Art. 14 
 
Formazione, approvazione e pubblicazione della  graduatoria  generale
                              di merito 
 
    1. Il punteggio finale e' dato dalla somma  dei  voti  conseguiti
nella prova scritta e nel colloquio. 
    2. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui e'  stata  data  comunicazione  dei
risultati della prova orale, il candidato che intende  far  valere  i
titoli di riserva  e  /o  di  preferenza  elencati  nell'art.  2  del
presente  bando,  gia'  espressamente  dichiarati  nella  domanda  di
ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire,  utilizzando
le apposite funzionalita' della piattaforma di cui all'art. 5,  comma
1,  i  relativi  documenti  in  carta  semplice  ovvero  le  relative
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e  47  del  decreto
del Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445.  Nella
dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione
per i titoli di cui al comma 4, lettera r) e comma 8, lettera a), del
predetto art. 2, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento  di
conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. 
    3. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive  deve  risultare
il possesso dei titoli di  riserva  e  di  preferenza  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. 
    4. Non sono valutati  titoli  di  riserva  e  preferenza  la  cui
documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando. 
    5. Sulla base dei punteggi conseguiti nella prova scritta e nella
prova orale e' formata la graduatoria definitiva di merito.  Il  Capo
del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali,  al
termine dei lavori della commissione  esaminatrice,  riconosciuta  la
regolarita'  del  procedimento  del  concorso,  approva  con  proprio
decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti,
la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei  nelle  prove
concorsuali. Con lo stesso provvedimento, il  Capo  del  Dipartimento
per le risorse umane, finanziarie e  strumentali  dichiara  vincitori
del concorso i candidati utilmente  collocati  nella  graduatoria  di
merito, tenuto conto delle riserve di posti di cui all'art. 1,  comma
3 ed all'art. 2 e, a parita' di merito, dei titoli di  preferenza  di
cui all'art. 2. 
    6. La graduatoria di merito, unitamente a  quella  dei  vincitori
del concorso, e' pubblicata, per ciascun codice di  concorso  di  cui
all'art. 1, comma 1, sulla piattaforma digitale di  cui  all'art.  5,
comma            1,             disponibile             all'indirizzo
https://reclutamento.istruzione.it/ - raggiungibile  anche  dal  sito
istituzionale del Ministero dell'istruzione. Di tale pubblicazione e'
data  notizia  mediante  avviso  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami».  Dalla
data di pubblicazione di detto  avviso  decorre  il  termine  per  le
eventuali impugnative.