Art. 15 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
 
    1.   La   vincita   del   concorso   non   costituisce   garanzia
dell'assunzione. 
    2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e'  invitato  a
stipulare   un   contratto   individuale   di   lavoro,   finalizzato
all'instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno   ed
indeterminato nei ruoli del Ministero  dell'istruzione,  nei  profili
professionali indicati all'art.  1,  comma  1,  area  III,  posizione
economica F1, ai sensi della  normativa  legislativa  e  contrattuale
vigente. 
    3. I vincitori vengono assegnati  al  Ministero  dell'istruzione,
nella sede di servizio, sulla base della posizione nella  graduatoria
di merito e delle  preferenze  espresse  all'atto  dello  scorrimento
della graduatoria,  con  riferimento  ai  posti  disponibili  di  cui
all'art. 1 del  presente  bando.  Ai  sensi  dell'art.  14  del  CCNL
funzioni centrali triennio 2016-2018,  sottoscritto  il  12  febbraio
2018, i vincitori sono sottoposti ad un periodo di prova  di  quattro
mesi. 
    4. I vincitori devono permanere nella sede di prima  destinazione
per un periodo non inferiore a cinque anni,  a  norma  dell'art.  35,
comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    5.  Se  un  vincitore,  senza  giustificato  motivo,  non  assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.  In  tal
caso, subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria.