Art. 2 
 
                    Riserve di posti e preferenze 
 
    1. In materia di riserva di posti e di titoli  di  preferenza  si
applicano le  disposizioni  previste  dall'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487.  In  materia  di
titoli di preferenza si applicano, inoltre, le  disposizioni  di  cui
all'art. 3, comma 7,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come
modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n.  191,
e di cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.
69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
    2. In particolare, si applicano le riserve di cui  agli  articoli
1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9, del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, concernente il Codice  dell'ordinamento  militare,
nei limiti delle rispettive complessive quote d'obbligo. 
    3. Le riserve di posti non possono superare  complessivamente  la
meta' dei posti messi a concorso. 
    4. Ai sensi dell'art. 5, comma  4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai  fini  della  compilazione
della graduatoria definitiva, a parita' di merito, hanno preferenza: 
      a) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      e) gli orfani di guerra; 
      f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      g) gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      h) i feriti in combattimento; 
      i) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      j)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      l) i figli dei mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
      n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato; 
      p)  coloro  che  abbiano  prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
      q) coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha  indetto
il concorso; 
      r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      s) gli invalidi ed i mutilati civili; 
      t) i militari volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    5. Costituiscono, altresi', titoli di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
      a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai  sensi  dell'art.
16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      b)  l'avere  completato,  con  esito  positivo,  il   tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma
11,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  pur  non  facendo
parte dell'ufficio per il processo,  cosi'  come  indicato  dall'art.
16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114. 
    6. Costituisce, altresi', titolo  di  preferenza,  a  parita'  di
merito e di titoli, l'avere svolto con esito positivo lo stage presso
gli  uffici  giudiziari  ai  sensi  dell'art.  73,  comma   14,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9  agosto
2013, n. 98. 
    7. Con riferimento al personale interno che concorre alla riserva
di posti costituisce, inoltre,  titolo  preferenziale  valutabile,  a
parita' di altre condizioni, l'esperienza maturata  con  il  distacco
all'estero, in relazione al  periodo  di  effettivo  servizio  svolto
all'estero, comunque non inferiore ad  un  anno  continuativo,  senza
demerito, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 184. 
    8. A parita' di merito e di titoli,  ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  la
preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    9. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione  dei  titoli
preferenziali, due o piu' candidati si collocano in  pari  posizione,
e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3,
comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    10.  Gli  eventuali  titoli  di  riserva,  nonche'  i  titoli  di
preferenza, per poter essere oggetto di  valutazione,  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione della domanda di partecipazione. 
    11. Le riserve di legge ed i titoli di preferenza  sono  valutati
esclusivamente  all'atto   della   formulazione   della   graduatoria
definitiva. 
    12. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti  agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria.