Art. 7 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento dell'eventuale prova preselettiva e della prova scritta, da personale individuato dal Ministero dell'istruzione. 2. Il candidato diversamente abile deve specificare, nella domanda di partecipazione al concorso, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento della prova. Lo stato di disabilita' dovra' essere attestato da apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico legale dell'A.S.L. di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa, utilizzando le apposite funzionalita' della piattaforma di cui all'art. 5, comma 1, entro un congruo termine e comunque non oltre i venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con specifica autorizzazione al Ministero dell'istruzione al trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che la disabilita' determina in funzione delle prove di concorso. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira' all'Amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 3. Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e' tenuto a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed e' ammesso alla prova scritta, sempre previa presentazione, con le medesime suddette modalita' e nei medesimi termini di cui al precedente comma 2, della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado di invalidita'. A tal fine, il candidato, nella domanda compilata on-line, dovra' dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio. 4. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, potranno essere segnalate secondo le modalita' indicate nella piattaforma di cui all'art. 5, comma 1.