Art. 7 
 
       Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 
 
    1. I candidati affetti da patologie limitatrici della  autonomia,
che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli  4
e  20  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,   nell'espletamento
dell'eventuale prova preselettiva e della prova scritta, da personale
individuato dal Ministero dell'istruzione. 
    2.  Il  candidato  diversamente  abile  deve  specificare,  nella
domanda di partecipazione al concorso, la  richiesta  di  ausili  e/o
tempi aggiuntivi eventualmente necessari  per  lo  svolgimento  della
prova. Lo stato di disabilita' dovra' essere  attestato  da  apposita
dichiarazione resa dalla Commissione  medico  legale  dell'A.S.L.  di
riferimento  o  da  struttura  pubblica  equivalente   e   trasmessa,
utilizzando  le  apposite  funzionalita'  della  piattaforma  di  cui
all'art. 5, comma 1, entro un congruo termine e comunque non oltre  i
venti giorni successivi alla data  di  scadenza  della  presentazione
della  domanda  di  partecipazione   al   concorso,   con   specifica
autorizzazione al Ministero dell'istruzione al trattamento  dei  dati
sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le  limitazioni  che
la disabilita' determina in funzione  delle  prove  di  concorso.  La
concessione  ed  assegnazione  di  ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  ai
candidati  che  ne  abbiano  fatto  richiesta  sara'  determinata  ad
insindacabile giudizio della commissione  esaminatrice  sulla  scorta
della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico
caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti,
non consentira' all'Amministrazione di organizzarsi per  tempo  e  di
fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 
    3.  Il  candidato  affetto  da  invalidita'  uguale  o  superiore
all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e'  tenuto
a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed e' ammesso  alla  prova
scritta,  sempre  previa  presentazione,  con  le  medesime  suddette
modalita' e nei medesimi termini di cui al precedente comma 2,  della
documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado
di invalidita'. A tal fine, il  candidato,  nella  domanda  compilata
on-line,  dovra'  dichiarare  di  volersi   avvalere   del   presente
beneficio. 
    4.   Eventuali   gravi    limitazioni    fisiche,    sopravvenute
successivamente alla  data  di  scadenza  della  presentazione  della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o  tempi
aggiuntivi, potranno essere segnalate secondo le  modalita'  indicate
nella piattaforma di cui all'art. 5, comma 1.