Art. 9 
 
             Commissioni esaminatrici e sottocommissioni 
 
    1. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento per  le
risorse umane, finanziarie e strumentali,  secondo  quanto  stabilito
dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  487/1994
ed in conformita' ai principi dettati dall'art. 35, comma 3,  lettera
e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sara' nominata una
commissione esaminatrice competente per ciascun codice di concorso di
cui all'art. 1, comma 1 del presente bando, ai sensi della  normativa
vigente in tema di procedure concorsuali. 
    2. Per supplire ad eventuali temporanee  assenze  od  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario  supplente,
da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di   costituzione   della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 
    3. Ciascuna commissione esaminatrice  puo'  essere  integrata  in
ogni momento da uno o piu' componenti esperti nella lingua inglese  e
da uno o piu' componenti esperti di informatica. 
    4.  Le  commissioni  esaminatrici  possono  essere  suddivise  in
sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti  pari
a quello delle commissioni originarie e di  un  segretario  aggiunto.
Per  ciascuna  sottocommissione  e'  nominato   un   presidente.   Le
commissioni e  le  sottocommissioni  garantiscono  l'omogeneita'  dei
criteri di valutazione delle prove. Le commissioni definiscono in una
seduta plenaria  preparatoria  procedure  e  criteri  di  valutazione
omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e
criteri di valutazione sono pubblicati  sul  sito  istituzionale  del
Ministero dell'istruzione contestualmente alla graduatoria finale. 
    5. Ciascuna commissione esaminatrice comunica i  risultati  delle
prove ai  candidati  all'esito  di  ogni  sessione  di  concorso.  La
commissione e le eventuali sottocommissioni possono svolgere i propri
lavori  in   modalita'   telematica   e/o   mediante   strumenti   di
videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita'
delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.