IL DIRETTORE GENERALE del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53 recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e in particolare l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, comma 7»; Vista la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»; Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395 e il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 35, comma 6, circa le qualita' morali e di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale di polizia penitenziaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 200, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»; Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l'art. 28 secondo cui «Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8 concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante adeguamento delle strutture degli organici dell'amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 259 rubricato «Misure per la funzionalita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali»; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione 6 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 179 del 17 luglio 2020, adottato ai sensi dell'art. 259, comma 5, del predetto decreto-legge n. 34/2020, contenente le prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132 concernente il «Regolamento recante modalita' per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria»; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, secondo cui «le disposizioni previste dal medesimo regolamento non trovano applicazione per le procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti o di istruttori»; Visto l'art. 6, comma 2, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2015, nel quale e' disposto che «non e' piu' applicabile, altresi', nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco»; Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, secondo il quale l'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria e' riservato, per un contingente non superiore all'uno per cento delle dotazioni organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali; Vista la tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146; Considerata l'attuale dotazione organica dei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Ritenuta la necessita' di bandire un concorso pubblico per l'assunzione di complessivi venticinque atleti, dei quali dodici del ruolo maschile e tredici del ruolo femminile, nel Gruppo sportivo del Corpo di polizia penitenziaria «Fiamme Azzurre»; Decreta: Art. 1 Posti disponibili per l'assunzione 1. E' indetto un pubblico concorso per titoli a complessivi venticinque posti nel Gruppo sportivo del Corpo di polizia penitenziaria «Fiamme Azzurre», di cui dodici posti nel ruolo maschile e tredici posti nel ruolo femminile. 2. I posti messi a concorso sono ripartiti per discipline sportive nel modo seguente: Ruolo maschile: ================================================================= | Disciplina | Specialita' | Uomini | +=====================+===========================+=============+ |atletica leggera |«5000 metri e 3000 metri» | 1 | +---------------------+---------------------------+-------------+ |atletica leggera |«Corsa campestre (Cross)» | 2 | +---------------------+---------------------------+-------------+ |canoa |«K1 200 metri» | 1 | +---------------------+---------------------------+-------------+ |judo |«Categoria 66kg» | 1 | +---------------------+---------------------------+-------------+ |karate |«Categoria 60kg» | 1 | +---------------------+---------------------------+-------------+ |pugilato |«Categoria 69kg» | 1 | +---------------------+---------------------------+-------------+ |pugilato |«Categoria 56kg» | 1 | +---------------------+---------------------------+-------------+ | |«Settore figura - | | | |specialita' artistico | | |sport del ghiaccio |coppia» | 1 | +---------------------+---------------------------+-------------+ | |«Inseguimento a squadre | | | |(Team Pursuite), corsa | | |ciclismo |all'americana (Madison), | 2 | +---------------------+---------------------------+-------------+ | |«Tiro alla targa all'aperto| | | |divisione arco olimpico | | |tiro con l'arco |ricurvo» | 1 | +---------------------+---------------------------+-------------+ Ruolo femminile: =============================================================== | Disciplina | Specialita' | Donne | +=====================+===========================+===========+ | |«60 metri 100 metri e 200 | | |atletica leggera |metri» | 1 | +---------------------+---------------------------+-----------+ | |«K1 200 metri, K1 500 metri| | |canoa |e K1 1000 metri» | 2 | +---------------------+---------------------------+-----------+ |judo |«Categoria 63kg» | 1 | +---------------------+---------------------------+-----------+ |lotta |«Categoria 65kg» | 1 | +---------------------+---------------------------+-----------+ |lotta |«Categoria 49Kg» | 1 | +---------------------+---------------------------+-----------+ |scherma |«Spada individuale» | 1 | +---------------------+---------------------------+-----------+ | |«Settore velocita' | | | |specialita' pista lunga | | |sport del ghiaccio |Mass Start» | 1 | +---------------------+---------------------------+-----------+ | |«Settore figura - | | | |specialita' artistico | | |sport del ghiaccio |singolo» | 1 | +---------------------+---------------------------+-----------+ | |«Settore figura - | | | |specialita' artistico | | |sport del ghiaccio |coppia» | 1 | +---------------------+---------------------------+-----------+ | |«Inseguimento a squadre | | | |(Team Pursuite) e corsa | | |ciclismo |all'americana (Madison)» | 1 | +---------------------+---------------------------+-----------+ | |«Corsa a punti (point | | |ciclismo |race)» | 1 | +---------------------+---------------------------+-----------+ | |«Duathlon distanza Super | | | |Sprint, Triathlon distanza | | | |Super Sprint, Mixed Relay | | | |Triathlon distanza Super | | | |Sprint, Mixed Relay | | | |Duathlon distanza Super | | |triathlon |Sprint» | 1 | +---------------------+---------------------------+-----------+ 3. L'amministrazione penitenziaria si riserva la facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2021 - 2023. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e nel sito istituzionale www.giustizia.it 4. I vincitori del concorso sono nominati agenti del Corpo di polizia penitenziaria.