Art. 9 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  psico-fisici
previsti  dal  precedente  art.  8  saranno  sottoposti  alle   prove
attitudinali da parte di una commissione presieduta da  un  dirigente
penitenziario  o  ufficiale  del  disciolto  Corpo  degli  agenti  di
custodia e composta da due appartenenti alla carriera dei  funzionari
del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  in  possesso  del  titolo  di
selettore e da due psicologi o  medici  specializzati  in  psicologia
individuati ai sensi dell'art. 132 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 230/2000. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente  alla
carriera dei funzionari di polizia in servizio presso il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria. 
    3. Le prove attitudinali sono dirette ad  accertare  l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con  l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono  in  una
serie di test sia collettivi sia individuali e in un colloquio con un
componente della commissione. 
    4. I  test  predisposti  dalla  commissione  sono  approvati  con
decreto del  Ministro  della  giustizia  su  proposta  del  Capo  del
Dipartimento. 
    5. Per quanto attiene ai requisiti  da  accertare,  al  candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita': 
      a) un livello evolutivo che consenta  una  valida  integrazione
della personalita' con riferimento alla maturazione, alla  esperienza
di  vita,  ai  tratti  salienti  del  carattere  ed   al   senso   di
responsabilita'; 
      b) un controllo  emotivo  contraddistinto  dalla  capacita'  di
contenere i propri  atti  impulsivi  e  che  implichi  l'orientamento
dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni; 
      c) una capacita' intellettiva che consenta di far  fronte  alle
situazioni  nuove  con  soluzioni  appropriate,  sintomatica  di  una
intelligenza  dinamico-pratica,  di  capacita'  di  percezione  e  di
esecuzione e delle qualita' attentive; 
      d) una adattabilita' che scaturisce dal grado di  socievolezza,
dalla predisposizione  al  gruppo,  ai  compiti  ed  all'ambiente  di
lavoro. 
    6. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita', riportato in sede
di accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta,
in caso  di  non  idoneita',  l'esclusione  dal  concorso  che  viene
disposta con decreto motivato del direttore generale del personale  e
delle risorse.