Art. 4 
 
    Per i  motivi  citati  nelle  premesse,  l'ultimo  capoverso  del
paragrafo  5  «Graduatorie  di  merito   e   ammissioni   ai   corsi»
dell'Appendice Esercito del decreto  interdirigenziale  n.  M_D  GMIL
REG2020 0502832 del 29  dicembre  2020,  cosi'  come  modificato  dal
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0267357 del 7  giugno  2021,
e' integralmente sostituito dal seguente: 
      «Per i posti per le Armi e Corpi  dell'Esercito  l'assegnazione
tra armi varie, Arma trasporti e materiali e  Corpo  degli  ingegneri
sara' definito con apposito decreto dirigenziale al termine del primo
anno accademico, secondo le desiderate degli Allievi e i criteri e le
modalita' previste  dal  regolamento  degli  Istituti  di  formazione
dell'Esercito.».