Art. 4 Per i motivi citati nelle premesse, l'ultimo capoverso del paragrafo 5 «Graduatorie di merito e ammissioni ai corsi» dell'Appendice Esercito del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0502832 del 29 dicembre 2020, cosi' come modificato dal decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0267357 del 7 giugno 2021, e' integralmente sostituito dal seguente: «Per i posti per le Armi e Corpi dell'Esercito l'assegnazione tra armi varie, Arma trasporti e materiali e Corpo degli ingegneri sara' definito con apposito decreto dirigenziale al termine del primo anno accademico, secondo le desiderate degli Allievi e i criteri e le modalita' previste dal regolamento degli Istituti di formazione dell'Esercito.».