Art. 2 Requisiti di ammissione 1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati agrotecnici in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di agrotecnico, ovvero di perito agrario, ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, conseguito presso Istituti professionali di Stato per l'agricoltura e l'ambiente, nonche' presso Istituti tecnici agrari statali paritari e legalmente riconosciuti oppure in possesso del diploma afferente al settore «Servizi», indirizzo «Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 o diploma equipollente ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 citato in premessa, che, alla data di presentazione della domanda: A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata massima di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalita' di svolgimento del tirocinio di cui alla presente lettera A si osservano, per l'eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei diciotto mesi, anche nei confronti di coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, D ed E di cui al presente comma. Lo svolgimento del tirocinio si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura prevista dal previgente ordinamento, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi) introdotto con effetto retroattivo e immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012; ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuita' della gestione accademica», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41) e' da ritenersi comunque assolto l'obbligo del tirocinio professionale che avrebbe dovuto completarsi o espletarsi nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 luglio 2021; B - abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalita' stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi, le universita', con gli Istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attivita' di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo le modalita' disposte dall'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di pratica biennale, presso un agrotecnico o un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un triennio ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della legge 6 giugno 1986, n. 251 cosi' come modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378, dall'art. 26 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dall'art. 51 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; il periodo di pratica si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012; D - abbiano compiuto, entro il 15 agosto 2012, un periodo biennale di formazione e lavoro, con mansioni proprie dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 1986, n. 251 cosi' come modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378, dall'art. 26 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dall'art. 51 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; il periodo di formazione e lavoro si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il periodo nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012; E - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo almeno triennale di attivita' tecnico subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, con mansioni proprie dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 1986, n. 251 cosi' come modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378, dall'art. 26 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dall'art. 51 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; il periodo di attivita' tecnico subordinata si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il periodo nella misura triennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012; F - abbiano completato, entro la data prevista per la loro soppressione ai sensi dell'art. 7 della legge 19 novembre 1990, n. 340, un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d) della legge 6 giugno 1986, n. 251 cosi' come modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378, dall'art. 26 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dall'art. 51 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore di cui agli allegati C e D del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013, n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 citato nelle premesse, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dalla sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. Il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati accerta la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati; H - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, del diploma rilasciato dagli Istituti tecnici superiori - I.T.S. - di cui al capo II del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, purche' il percorso formativo frequentato sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attivita' libero professionali previste dalla sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. Il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati accerta la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati. 2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati agrotecnici laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le corrispondenti sezioni: A - diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella tabella C allegata alla presente ordinanza; B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015; C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, cosi' come riportate nella tabella E allegata alla presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. 3. Sono ammessi alla sessione d'esami, inoltre, i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d'esame. Il collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvedera' ad inviare in tempo utile alle commissioni d'esame il certificato di compiuta pratica.