Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati agrotecnici  in
possesso  del  diploma  di   istruzione   secondaria   superiore   di
agrotecnico, ovvero di perito agrario, ai sensi dell'art.  15,  comma
8, del decreto del Presidente della Repubblica  23  luglio  1998,  n.
323,  conseguito  presso  Istituti   professionali   di   Stato   per
l'agricoltura e l'ambiente, nonche' presso  Istituti  tecnici  agrari
statali paritari e legalmente riconosciuti  oppure  in  possesso  del
diploma  afferente  al  settore  «Servizi»,  indirizzo  «Servizi  per
l'agricoltura e lo sviluppo rurale» di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 o diploma equipollente ai sensi
dell'art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23
luglio  1998,  n.  323  citato  in  premessa,  che,  alla   data   di
presentazione della domanda: 
      A - abbiano completato il tirocinio professionale della  durata
massima di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del  decreto
del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,  n.  137,  secondo  le
modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9,  del  citato  decreto
del Presidente della  Repubblica  7  agosto  2012,  n.  137,  ovvero,
sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui  al  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con  il
Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata
e le modalita' di svolgimento del  tirocinio  di  cui  alla  presente
lettera A si osservano, per l'eventuale periodo residuo necessario al
raggiungimento dei diciotto mesi, anche nei  confronti  di  coloro  i
quali hanno iniziato ma non terminato entro  il  15  agosto  2012  il
tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, D
ed E di cui al  presente  comma.  Lo  svolgimento  del  tirocinio  si
considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il
loro tirocinio nella  misura  prevista  dal  previgente  ordinamento,
abbiano maturato il nuovo  termine  (diciotto  mesi)  introdotto  con
effetto  retroattivo  e  immediato  dall'art.  6  del   decreto   del
Presidente della Repubblica n. 137/2012; ai sensi e per  gli  effetti
dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (recante
«Misure  urgenti  sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato   avvio
dell'anno scolastico  e  sullo  svolgimento  degli  esami  di  Stato,
nonche' in materia di procedure concorsuali e di abilitazione  e  per
la  continuita'   della   gestione   accademica»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020,  n.  41)  e'  da  ritenersi
comunque assolto l'obbligo del tirocinio  professionale  che  avrebbe
dovuto completarsi o espletarsi nel periodo compreso tra il  9  marzo
2020 ed il 31 luglio 2021; 
      B - abbiano completato il periodo di tirocinio,  ove  previsto,
svolto in tutto  o  in  parte  durante  il  corso  di  studi  secondo
modalita' stabilite con le convenzioni stipulate  fra  gli  ordini  o
collegi, le universita', con gli Istituti di istruzione secondaria  o
con gli enti che svolgono attivita'  di  formazione  professionale  o
tecnica superiore ai sensi dell'art.  6,  comma  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo  le
modalita' disposte dall'art. 6, comma 4, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
      C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo  di
pratica biennale, presso un agrotecnico o  un  perito  agrario  o  un
dottore in scienze agrarie o forestali iscritti  ai  rispettivi  albi
professionali da almeno un triennio ai sensi dell'art.  1,  comma  2,
lettera a) della legge 6 giugno 1986, n. 251 cosi' come modificata ed
integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378, dall'art. 26 della  legge  28
febbraio 2008, n. 31 e dall'art. 51 del decreto legislativo 26  marzo
2010, n. 59; il periodo di pratica  si  considera  completato  per  i
soggetti che, pur non  avendo  completato  il  loro  tirocinio  nella
misura biennale prevista  dal  previgente  ordinamento  entro  il  15
agosto 2012, abbiano comunque maturato  il  nuovo  termine  (diciotto
mesi), introdotto con effetto retroattivo ed  immediato  dall'art.  6
del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012; 
      D - abbiano compiuto, entro  il  15  agosto  2012,  un  periodo
biennale di formazione e lavoro, con mansioni proprie dei  titoli  di
cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma  2,
lettera b) della legge 6 giugno 1986, n. 251 cosi' come modificata ed
integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378, dall'art. 26 della  legge  28
febbraio 2008, n. 31 e dall'art. 51 del decreto legislativo 26  marzo
2010,  n.  59;  il  periodo  di  formazione  e  lavoro  si  considera
completato per i soggetti che, pur non avendo completato  il  periodo
nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15
agosto 2012, abbiano comunque maturato  il  nuovo  termine  (diciotto
mesi), introdotto con effetto retroattivo ed  immediato  dall'art.  6
del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012; 
      E - abbiano completato, entro il 15  agosto  2012,  il  periodo
almeno triennale di attivita' tecnico subordinata, anche al di  fuori
di uno studio professionale, con mansioni proprie dei titoli  di  cui
al comma 1 del presente articolo, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,
lettera c) della legge 6 giugno 1986, n. 251 cosi' come modificata ed
integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378, dall'art. 26 della  legge  28
febbraio 2008, n. 31 e dall'art. 51 del decreto legislativo 26  marzo
2010, n. 59; il periodo di attivita' tecnico subordinata si considera
completato per i soggetti che, pur non avendo completato  il  periodo
nella misura triennale prevista dal previgente ordinamento  entro  il
15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine  (diciotto
mesi), introdotto con effetto retroattivo ed  immediato  dall'art.  6
del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012; 
      F - abbiano completato, entro la  data  prevista  per  la  loro
soppressione ai sensi dell'art. 7 della legge 19  novembre  1990,  n.
340, un periodo biennale di frequenza di  apposita  scuola  superiore
diretta  a  fini  speciali,  istituita  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.  162,  finalizzata  al
settore della specializzazione relativa al diploma ai sensi dell'art.
2, comma 3, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, ai sensi dell'art. 1,
comma 2, lettera d) della legge 6 giugno  1986,  n.  251  cosi'  come
modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal  decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378,  dall'art.  26
della legge 28 febbraio 2008,  n.  31  e  dall'art.  51  del  decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 
      G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma
1  del  presente  articolo,  della  certificazione  di  istruzione  e
formazione tecnica superiore di cui agli allegati C e D  del  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del  7
febbraio 2013, n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1,  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la definizione dei percorsi
di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al capo III
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008
citato nelle premesse, comprensivi di tirocini non  inferiori  a  sei
mesi coerenti con le attivita' libero  professionali  previste  dalla
sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. Il Collegio nazionale
degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati accerta la sussistenza
della detta coerenza, da valutare in  base  a  criteri  uniformi  sul
territorio   nazionale.   Eventuali,   motivati   giudizi   negativi,
preclusivi   dell'ammissione   agli   esami,   sono   tempestivamente
notificati agli interessati; 
      H - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma
1 del  presente  articolo,  del  diploma  rilasciato  dagli  Istituti
tecnici superiori - I.T.S. - di cui al capo II del  suddetto  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, purche' il
percorso formativo frequentato sia comprensivo del tirocinio  di  sei
mesi coerente con le attivita' libero  professionali  previste  dalla
sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. Il Collegio nazionale
degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati accerta la sussistenza
della detta coerenza, da valutare in  base  a  criteri  uniformi  sul
territorio   nazionale.   Eventuali,   motivati   giudizi   negativi,
preclusivi   dell'ammissione   agli   esami,   sono   tempestivamente
notificati agli interessati. 
    2. Alla sessione d'esami  sono  ammessi,  altresi',  i  candidati
agrotecnici laureati in  possesso  di  uno  dei  seguenti  titoli  in
coerenza con le corrispondenti sezioni: 
      A - diploma universitario triennale di  cui  all'art.  2  della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
      B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001  e  riportate
nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto  2012,  n.  137,  ovvero,  sussistendone  i
presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  ed  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015; 
      C - lauree  specialistiche  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3  novembre
1999, n. 509, lauree  magistrali  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  del  22  ottobre
2004, n. 270, cosi' come riportate  nella  tabella  E  allegata  alla
presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea,  di  durata
quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento  previgente  ai  citati
decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle
lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. 
    3. Sono ammessi alla sessione d'esami, inoltre, i  candidati  che
al momento  della  presentazione  della  domanda  di  ammissione  non
abbiano completato il tirocinio  ma  che  comunque  lo  completeranno
entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d'esame. 
    Il collegio, effettuate le verifiche di  competenza,  provvedera'
ad inviare in tempo utile alle commissioni d'esame il certificato  di
compiuta pratica.