Art. 3 Calendario, sede e prova d'esame 1. Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico e agrotecnico laureato consistono, per la sessione 2021, in un'unica prova orale, svolta esclusivamente con modalita' a distanza, con inizio nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale, secondo il calendario di seguito indicato: 16 novembre 2021, ore 8,30: insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione preliminare, per gli adempimenti previsti dal regolamento dei rispettivi ordini nazionali; 17 novembre 2021, ore 8,30: prosecuzione della riunione preliminare; 18 novembre 2021, ore 8,30: predisposizione del calendario della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi agli esami; 23 novembre 2021, ore 8,30: inizio della prova orale. 2. La prova d'esame viene effettuata in una sede virtuale, con interazione audio/video tra la commissione ed i candidati. La piattaforma viene fornita dal consiglio/Collegio nazionale degli agrotecnici e agrotecnici laureati, garantendo la sostenibilita' e tenuta del sistema, nonche' l'assistenza e il supporto tecnico necessario. Il consiglio/Collegio nazionale mette a disposizione delle commissioni esaminatrici la propria piattaforma di riferimento, assicurando l'osservanza delle prescrizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 3. Non e' consentito l'utilizzo di piattaforme diverse da quella fornita dal citato consiglio/Collegio nazionale. 4. La prova orale verte sugli argomenti di cui alla tabella B allegata alla presente ordinanza e deve consentire alla commissione esaminatrice di accertare l'acquisizione delle competenze, conoscenze e abilita' richieste per lo specifico profilo professionale. 5. La prova ha la durata massima di 30 minuti. Sono convocati non meno di cinque candidati al giorno per almeno cinque giorni a settimana, ove possibile. 6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova d'esame nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere riconvocati in altra data solo a condizione che si concludano in tempi ragionevoli le prove (art. 11, commi 8 e 9 del regolamento). 7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti alla prova sono esclusi dalla sessione di esami.