Art. 4 
 
                  Domanda di ammissione - modalita' 
               di presentazione - termine - esclusioni 
 
    1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio  di
trenta giorni dalla  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» - la domanda di ammissione agli esami, unitamente
ai documenti di rito, al Collegio nazionale degli agrotecnici e degli
agrotecnici laureati, il quale provvedera' agli adempimenti  previsti
dall'art. 7 della presente ordinanza. 
    Le domande devono pervenire al collegio di cui al presente  comma
secondo una delle seguenti modalita': 
      a) tramite posta elettronica certificata - pec - all'indirizzo:
agrotecnici@pecagrotecnici.it -  fa  fede  la  stampa  che  documenta
l'inoltro della pec; 
      b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento  al  seguente
indirizzo: Collegio nazionale degli agrotecnici e  degli  agrotecnici
laureati - ufficio di presidenza - Poste  succursale  n.  1  -  47122
Forli': fa  fede  il  timbro  dell'ufficio  postale  accettante,  cui
compete la spedizione. 
    2. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito  quale
ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei  requisiti
prescritti dall'art.  2,  salvo  quanto  previsto  dal  comma  3  del
medesimo articolo. 
    3. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. 
    4.  A  norma  dell'art.  12  del   regolamento   le   commissioni
esaminatrici verificano  il  possesso  da  parte  dei  candidati  dei
requisiti prescritti per  l'ammissione  agli  esami  e  vigilano  sul
regolare svolgimento delle prove. Qualora venga accertata la mancanza
o  la  irregolare  documentazione  di  uno  dei  requisiti   indicati
nell'art. 2 della presente ordinanza o nei casi in cui si verifichino
frodi o comportamenti contrari alle  norme  relative  ai  doveri  dei
candidati  durante  lo  svolgimento  della  prova,   le   commissioni
esaminatrici dispongono, con provvedimento  motivato,  l'annullamento
della prova e l'esclusione degli interessati dagli esami.