Art. 7 
 
                 Adempimenti del Collegio nazionale 
 
    1. Dopo la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande, il Collegio nazionale verifica la regolarita' delle  domande
ricevute  ed  utilmente   prodotte   e,   compiuto   ogni   opportuno
accertamento di competenza, anche per il tramite dei collegi  locali,
ai sensi dell'art. 6, comma 1 del regolamento, comunica, entro e  non
oltre i successivi quaranta  giorni,  al  Ministero  dell'istruzione,
esclusivamente tramite posta elettronica  certificata  all'indirizzo:
dgosv@postacert.istruzione.it: 
      il numero dei candidati in possesso dei  requisiti,  ammessi  a
sostenere gli esami, ai fini della determinazione  del  numero  delle
commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche
nell'ipotesi in cui non sia pervenuta alcuna domanda; 
      un unico elenco nominativo,  in  stretto  ordine  alfabetico  e
numerico, dei candidati ammessi a sostenere gli esami,  con  espressa
indicazione  del  titolo  di  studio  posseduto,  per  consentire  al
Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle  commissioni.  Il
Collegio nazionale provvede a formare detto  elenco  previo  puntuale
controllo  (articoli  71  e  72  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  445/2000),  effettuato   anche   sulla   base   delle
attestazioni dei collegi locali di cui  all'art.  12,  comma  4,  del
regolamento, delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle
domande, con riferimento, in particolare,  al  possesso  di  uno  dei
requisiti di cui al precedente art. 2. 
    2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato: 
      il cognome e il nome; 
      il luogo e la data di nascita; 
      il titolo di studio; 
      il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art.
2, da indicare con la lettera corrispondente. 
    Accanto al nominativo dei candidati con requisiti  di  ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso  di  maturazione  deve  essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con  la
data prevista di acquisizione  che  non  puo'  essere  successiva  al
giorno antecedente la prova d'esame. 
    3. In  calce  al  medesimo  elenco,  datato  e  sottoscritto  dal
presidente del collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta
verifica della regolarita' delle domande ricevute e di aver  compiuto
ogni accertamento di competenza. 
    4.  Qualsiasi  variazione  al   predetto   elenco   deve   essere
tempestivamente  comunicata  al  Ministero  per  gli  adempimenti  di
competenza, tramite le modalita' di cui sopra. 
    5. Ogni collegio/ordine territoriale il giorno  dell'insediamento
della commissione d'esame, dopo aver provveduto  alla  scansione  dei
fascicoli cartacei dei  candidati,  li  rende  disponibili,  per  via
telematica, ai presidenti ed agli altri componenti della commissione,
ai fini della verifica del  possesso  dei  requisiti  prescritti  per
l'ammissione agli esami stessi  (art.  4,  comma  4,  della  presente
ordinanza).