Art. 9 Attivita' tecnico-agricola subordinata. Esperienze formative. Requisiti e riconoscimento 1. Coloro che, in possesso dei titoli di cui all'art. 2 della presente ordinanza, intendano far valere lo svolgimento di attivita' tecnico-agricola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e privati, per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione, devono rivolgere al collegio locale nella cui circoscrizione essi risiedono domanda per il riconoscimento dell'idoneita' dell'attivita' svolta. 2. L'attivita' di titolare di impresa agricola e' equiparata a quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali e specifiche, a condizione che la stessa sia dimostrata tramite valida documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale.