Art. 4 
 
Domanda di ammissione  -  Modalita'  di  presentazione  -  Termine  -
                             Esclusioni 
 
    1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio  di
trenta giorni dalla  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami», la domanda di ammissione agli esami,  unitamente
ai documenti di rito, al collegio  di  appartenenza  che  provvedera'
agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente ordinanza. 
    Le domande devono pervenire al collegio di appartenenza di cui al
presente comma secondo una delle seguenti modalita': 
      a) tramite Posta elettronica  certificata  -  PEC  fa  fede  la
stampa che documenta l'inoltro della PEC; 
      b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa  fede  il
timbro dell'Ufficio postale accettante, cui compete la spedizione. 
    2. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale
ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei  requisiti
prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal  comma  3
del medesimo articolo; 
    3. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. 
    4.  A  norma  dell'art.  13  del   regolamento   le   commissioni
esaminatrici verificano  il  possesso  da  parte  dei  candidati  dei
requisiti prescritti per  l'ammissione  agli  esami  e  vigilano  sul
regolare svolgimento delle prove. Qualora venga accertata la mancanza
o la irregolare documentazione relativa ad uno dei requisiti indicati
nell'art. 2 della presente ordinanza o nei casi in cui si verifichino
frodi o gravi infrazioni disciplinari  da  parte  dei  candidati,  le
commissioni  esaminatrici  dispongono  con   provvedimento   motivato
l'annullamento   della   prova   eventualmente   gia'   sostenuta   e
l'esclusione degli interessati dagli esami.