Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati  periti  agrari
in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di  perito
agrario  conseguito  presso  un  istituto  tecnico  agrario  statale,
paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso  del  diploma
afferente   al    settore    «Tecnologico»,    indirizzo    «Agraria,
agroalimentare e agroindustria» di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 citato in premessa,  che,  alla
data di presentazione della domanda: 
      A - abbiano completato il tirocinio professionale della  durata
massima di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del  decreto
del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,  n.  137,  secondo  le
modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9,  del  citato  decreto
del Presidente della  Repubblica  7  agosto  2012,  n.  137,  ovvero,
sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui  al  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con  il
Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata
e le modalita' di svolgimento del  tirocinio  di  cui  alla  presente
lettera A si osserva, per l'eventuale periodo residuo  necessario  al
raggiungimento dei diciotto mesi, anche  per  coloro  i  quali  hanno
iniziato ma non terminato  entro  il  15  agosto  2012  il  tirocinio
secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, e D, di cui
al  presente  comma;  Lo  svolgimento  del  tirocinio  si   considera
completato per i soggetti che, pur  non  avendo  completato  il  loro
tirocinio nella misura prevista dal previgente  ordinamento,  abbiano
maturato il nuovo termine  (diciotto  mesi)  introdotto  con  effetto
retroattivo e immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 137/2012; ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma
4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22  (recante  «Misure  urgenti
sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico  e
sullo svolgimento  degli  esami  di  Stato,  nonche'  in  materia  di
procedure concorsuali e di abilitazione e per  la  continuita'  della
gestione accademica», convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2020, n. 41,) e' da ritenersi comunque assolto  l'obbligo  del
tirocinio professionale che avrebbe dovuto completarsi  o  espletarsi
nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 luglio 2021; 
      B - abbiano completato il periodo di tirocinio,  ove  previsto,
svolto in tutto  o  in  parte  durante  il  corso  di  studi  secondo
modalita' stabilite con le convenzioni stipulate  fra  gli  ordini  o
collegi, le universita', con gli istituti di istruzione secondaria  o
con gli enti che svolgono attivita'  di  formazione  professionale  o
tecnica superiore ai sensi dell'art.  6,  comma  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo  le
modalita' disposte dall'art. 6, comma 4, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
      C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo  di
pratica biennale, presso un perito agrario o un  dottore  in  scienze
agrarie o forestali iscritti  ai  rispettivi  albi  professionali  da
almeno un quinquennio oppure lo svolgimento per almeno  tre  anni  di
attivita' tecnico-agricola subordinata, anche  al  di  fuori  di  uno
studio professionale, ai sensi dell'art. 31, comma 2 della  legge  28
marzo 1968, n. 434, cosi' come  modificato  dall'art.  10,  comma  2,
della legge 21 febbraio  1991,  n.  54;  il  periodo  di  pratica  si
considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il
loro  tirocinio  nella  misura  biennale  prevista   dal   previgente
ordinamento entro il 15 agosto 2012,  abbiano  comunque  maturato  il
nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo  ed
immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
137/2012; 
      D - abbiano svolto, a far data dal 15  agosto  2012,  ai  sensi
dell'art. 1 del regolamento sul tirocinio,  approvato  dal  Consiglio
nazionale il 14 novembre 2018, ai sensi dell'art.  6,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica  n.  137/2012,  un  tirocinio
presso lo studio di un  libero  professionista  iscritto  negli  albi
delle categorie tecnico-scientifiche; 
      E - abbiano svolto, a far data dal 15  agosto  2012,  ai  sensi
dell'art. 1 del regolamento sul  tirocinio  approvato  dal  Consiglio
nazionale il 14 novembre 2018, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  137/2012,  mansioni  inerenti  alle
competenze previste dall'art. 2 della legge n.  434/1968  cosi'  come
modificata dalla legge n.  54/1991  e  dalle  leggi  speciali  presso
istituzioni pubbliche, enti pubblici e privati,  societa'  e  imprese
della filiera agricola, agroalimentare, del verde privato e  pubblico
e dell'ambiente, societa' di cooperative di servizi che  operano  nei
settori della manipolazione degli alimenti, aziende agrarie,  imprese
e cooperative commerciali di prodotti agricoli, del verde; 
      F - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma
1  del  presente  articolo,  della  certificazione  di  istruzione  e
formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7
febbraio 2013, n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1,  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la definizione dei percorsi
di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al capo III
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008
citato nelle premesse, comprensivi di tirocini non  inferiori  a  sei
mesi  coerenti  con  le  attivita'  libero   professionali   previste
dall'albo. I collegi provinciali  dei  periti  agrari  e  dei  periti
agrari laureati accertano la sussistenza  della  detta  coerenza,  da
valutare  in  base  a  criteri  uniformi  sul  territorio  nazionale.
Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli
esami, sono tempestivamente notificati agli interessati; 
      G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma
1 del  presente  articolo,  del  diploma  rilasciato  dagli  istituti
tecnici superiori - I.T.S. - di cui al capo II del  suddetto  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 - ai  sensi
dell'art. 1 del regolamento sul  tirocinio  approvato  dal  Consiglio
nazionale il 14 novembre 2018, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  137/2012  -  purche'  il  percorso
formativo frequentato, inerente all'area tecnologica nuove tecnologie
per il made in Italy/ambito sistema agroalimentare,  sia  comprensivo
del  tirocinio  di  sei  mesi  coerente  con  le   attivita'   libero
professionali previste dall'albo. I collegi  provinciali  dei  periti
agrari e dei periti agrari laureati accertano  la  sussistenza  della
detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio
nazionale.   Eventuali,   motivati   giudizi   negativi,   preclusivi
dell'ammissione agli  esami,  sono  tempestivamente  notificati  agli
interessati; 
      H - siano in possesso, oltre ad uno dei diplomi  di  istruzione
secondaria  di  cui  al  comma  1  del   presente   articolo,   della
specializzazione di enotecnico attivata, ai sensi dell'art. 8,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  88,
con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il
24 aprile 2012. 
    2. Alla sessione d'esami  sono  ammessi,  altresi',  i  candidati
periti agrari laureati in possesso di  uno  dei  seguenti  titoli  in
coerenza con le corrispondenti sezioni: 
      A - diploma universitario triennale di  cui  all'art.  2  della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  Tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
      B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001  e  riportate
nella Tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto  2012,  n.  137,  ovvero,  sussistendone  i
presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015; 
      C - lauree  specialistiche  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3  novembre
1999, n. 509, lauree  magistrali  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  del  22  ottobre
2004, n. 270, cosi' come riportate nella  Tabella  E,  allegata  alla
presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea,  di  durata
quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento  previgente  ai  citati
decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle
lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009; 
    3. Sono ammessi alla sessione d'esami, inoltre, i  candidati  che
al momento  della  presentazione  della  domanda  di  ammissione  non
abbiano completato il tirocinio  ma  che  comunque  lo  completeranno
entro e non oltre il giorno antecedente la prova d'esame. 
    Il Consiglio, effettuate le verifiche di competenza,  provvedera'
ad inviare in tempo utile alle commissioni d'esame il certificato  di
compiuta pratica.