Art. 3 
 
                  Calendario, sede e prova d'esame 
 
    1. Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della  libera
professione di perito agrario e perito agrario  laureato  consistono,
per la sessione 2021, in un'unica prova orale, svolta  esclusivamente
con modalita' a distanza, con inizio nello stesso giorno su tutto  il
territorio nazionale, secondo il calendario di seguito indicato: 
      16 novembre 2021,  ore  8,30:  insediamento  delle  commissioni
esaminatrici e riunione preliminare, per gli adempimenti previsti dal
regolamento dei rispettivi Ordini nazionali; 
      17  novembre  2021,  ore  8,30:  prosecuzione  della   riunione
preliminare; 
      18 novembre 2021,  ore  8,30:  predisposizione  del  calendario
della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi
agli esami; 
      23 novembre 2021, ore 8,30: inizio della prova orale. 
    2. La prova d'esame viene effettuata in una  sede  virtuale,  con
interazione  audio/video  tra  la  commissione  ed  i  candidati.  La
piattaforma viene fornita dal Consiglio/Collegio Nazionale dei periti
agrari e periti  agrari  laureati,  garantendo  la  sostenibilita'  e
tenuta del  sistema,  nonche'  l'assistenza  e  il  supporto  tecnico
necessario. Il  Consiglio/Collegio  Nazionale  mette  a  disposizione
delle commissioni esaminatrici la propria piattaforma di riferimento,
assicurando l'osservanza delle prescrizioni  vigenti  in  materia  di
protezione dei dati personali di cui  al  regolamento  (UE)  2016/679
(GDPR). 
    3. Non e' consentito l'utilizzo di piattaforme diverse da  quella
fornita dal citato Consiglio/Collegio Nazionale. 
    4. La prova orale verte sugli argomenti di  cui  alla  Tabella  B
allegata alla presente ordinanza e deve consentire  alla  commissione
esaminatrice di accertare l'acquisizione delle competenze, conoscenze
e abilita' richieste per lo specifico profilo professionale. 
    5. La prova ha la durata massima di trenta minuti. Sono convocati
non meno di cinque candidati al giorno per  almeno  cinque  giorni  a
settimana, ove possibile. 
    6.  I  candidati  che,  per  comprovati  e  documentati   motivi,
sottoposti   tempestivamente   alla   valutazione   discrezionale   e
definitiva della commissione esaminatrice,  non  siano  in  grado  di
sostenere  la  prova  d'esame  nel  giorno  stabilito  possono  dalla
commissione stessa essere riconvocati in altra data solo a condizione
che si concludano in tempi ragionevoli le prove (art. 11, commi 8 e 9
del Regolamento). 
    7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i  candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti alla prova sono  esclusi
dalla sessione di esami.