Art. 4 Domanda di ammissione - Modalita' di presentazione - Termine - Esclusioni 1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - la domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito, al collegio di appartenenza che provvedera' agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente ordinanza. Le domande devono pervenire al collegio di appartenenza di cui al presente comma secondo una delle seguenti modalita': a) tramite posta elettronica certificata - PEC: fa fede la stampa che documenta l'inoltro della PEC; b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione. 2. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dall'art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo; 3. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. 4. A norma dell'art. 12 del Regolamento le commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove. Qualora venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione relativa ad uno dei requisiti indicati nell'art. 2 della presente ordinanza o nei casi in cui si verifichino frodi o gravi infrazioni disciplinari da parte dei candidati, le commissioni esaminatrici dispongono con provvedimento motivato l'annullamento della prova eventualmente gia' sostenuta e l'esclusione degli interessati dagli esami.