Art. 7 Adempimenti dei collegi 1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, i collegi provinciali o territoriali, verificata la regolarita' delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano entro e non oltre i successivi quaranta giorni al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: dgosv@postacert.istruzione.it nonche' al Collegio nazionale: il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della determinazione del numero delle commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui non sia pervenuta alcuna domanda; un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e numerico dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. I collegi predispongono i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2. 2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato: il cognome e il nome; il luogo e la data di nascita; il titolo di studio; il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2, da indicare con la lettera corrispondente. Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione (da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la data prevista di acquisizione che non puo' essere successiva al giorno antecedente la prova d'esame. 3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal presidente del collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta verifica della regolarita' delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento di competenza. 4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalita' di cui al comma 1 del presente articolo per gli adempimenti di competenza. 5. Ogni collegio/ordine territoriale il giorno dell'insediamento della commissione d'esame, dopo aver provveduto alla scansione dei fascicoli cartacei dei candidati, li rende disponibili, per via telematica, ai presidenti ed agli altri componenti della commissione, ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami stessi (art. 4, comma 4, della presente ordinanza).