Art. 8 Istituti scolastici: adempimenti 1. Gli Istituti scolastici di cui al decreto direttoriale n. 1095 del 10 settembre 2020 provvedono alla tenuta dei verbali degli esami, che saranno loro inviati a cura dei presidenti delle commissioni esaminatrici, al fine di renderli disponibili per eventuali successivi adempimenti. 2. Gli Istituti di cui al precedente comma 1 provvederanno altresi' alla conservazione dei fascicoli cartacei dei candidati, ricevuti da parte dei collegi/ordini territoriali, e provvederanno alla loro conservazione unitamente a tutti gli atti relativi all'espletamento degli esami, al fine di renderli disponibili per eventuali, successivi adempimenti. 3. E' compito degli Istituti di cui al precedente comma 1 rilasciare il certificato di abilitazione a coloro che hanno superato positivamente gli esami. 4. Eventuali modifiche degli elenchi degli Istituti scolastici, di cui al decreto citato nel precedente comma 1, da apportare per sopravvenute esigenze, saranno rese note ai presidenti delle commissioni esaminatrici che saranno costituite nella regione sede degli Istituti scolastici interessati.