Art. 8 
 
                  Istituti scolastici: adempimenti 
 
    1. Gli Istituti scolastici di cui al decreto direttoriale n. 1095
del 10 settembre 2020 provvedono alla tenuta dei verbali degli esami,
che saranno loro inviati a  cura  dei  presidenti  delle  commissioni
esaminatrici,  al  fine  di  renderli   disponibili   per   eventuali
successivi adempimenti. 
    2. Gli Istituti  di  cui  al  precedente  comma  1  provvederanno
altresi' alla conservazione dei  fascicoli  cartacei  dei  candidati,
ricevuti da parte dei collegi/ordini  territoriali,  e  provvederanno
alla  loro  conservazione  unitamente  a  tutti  gli  atti   relativi
all'espletamento degli esami, al fine  di  renderli  disponibili  per
eventuali, successivi adempimenti. 
    3. E' compito  degli  Istituti  di  cui  al  precedente  comma  1
rilasciare il certificato di abilitazione a coloro che hanno superato
positivamente gli esami. 
    4. Eventuali modifiche degli elenchi degli  Istituti  scolastici,
di cui al decreto citato nel precedente comma  1,  da  apportare  per
sopravvenute  esigenze,  saranno  rese  note  ai   presidenti   delle
commissioni esaminatrici che saranno costituite  nella  regione  sede
degli Istituti scolastici interessati.