IL CAPO DIPARTIMENTO per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto in particolare il comma 1-bis dell'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 secondo cui, tra l'altro, le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilita' per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso; Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009, concernente l'equiparazione tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; Ritenuto opportuno specificare che: si intende per diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; si intende per laurea specialistica (LS) la laurea specialistica di II livello, il titolo accademico di durata normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale; si intende per laurea magistrale (LM) la laurea specialistica di II livello (LS) ora denominata laurea magistrale (LM) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera B), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; si intende per Dottorato di ricerca il titolo rilasciato dalle Universita' ai sensi dell'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 24 e l'art. 62 che sostituisce il comma 1 dell'art. 52 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014; Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, coordinato con la legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130 recante «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»; Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» e, in particolare, l'art. 47 che prevede tra l'altro che, al fine di consentire il piu' celere ed efficace svolgimento dei compiti dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 1° dicembre 2019, di cento unita' di personale di alta specializzazione ed elevata professionalita', da individuare tra ingegneri, architetti e geologi e, nella misura del 20 per cento, di personale amministrativo, da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto delle funzioni centrali, con contestuale incremento della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Che pertanto l'espletamento delle procedure concorsuali per l'individuazione del predetto personale viene effettuata in deroga alla procedure di mobilita' di cui all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, prot. 587 in data 19 dicembre 2019, con il quale sono stati definiti, come disposto dalla normativa su richiamata, gli specifici requisiti di cui il personale deve essere in possesso; Atteso che dai prospetti informativi riferiti al 31 dicembre 2019, inviati per via telematica dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 40, comma 4 del decreto-legge 112/2008, come convertito dalla legge n. 133/2008, riepilogativi della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilita' e/o appartenente alle altre categorie protette, la quota di riserva di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risulta coperta; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; Visto il Piano triennale dei fabbisogni 2020/2022, trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica il 19 marzo 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti; Vista la ministeriale - prot. 52063 in data 7 dicembre 2020 - prodotta al Dipartimento della funzione pubblica inerente gli adempimenti connessi al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 recante norme in materia di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed approvazione della relativa dotazione organica; Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti viene ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; Visto il decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVId-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e, in particolare, il Capo III, recante «Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell'Amministrazione; Viste le disposizioni normative e i provvedimenti di autorizzazione relativi al reclutamento del personale oggetto del presente bando di concorso; Preso atto che le professionalita' tecniche da reclutare, in relazione al contenuto specialistico delle conoscenze richieste, dovranno svolgere le funzioni che - peraltro - sono previste dai rispettivi ordini professionali; Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), inserito all'interno del programma Next Generation EU, da cui emerge, tra l'altro, l'esigenza - nelle more della rivisitazione dell'ordinamento professionale - di dover disporre, al fine del raggiungimento degli obiettivi istituzionali, di professionalita' ascritte al profilo di ingegnere gestionale; Considerato che il reclutamento del personale amministrativo, da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto delle funzioni centrali, e' oggetto di separata procedura concorsuale; Considerato che il Ministero in questione ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e che, alla scadenza del termine previsto dal comma 4 della stessa disposizione, non risulta avviato personale collocato in disponibilita'; Considerato che Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili si avvale, sulla base di apposita convenzione, di Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A - in qualita' di associato, per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, compresa la fase di acquisizione delle domande di partecipazione, riscossione della quota di partecipazione nonche' attivita' inerente i controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati; Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto, funzioni centrali; Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per i concorsi e per il reclutamento prot. n. DFP-0025239-P-15/04/2021 «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 maggio 2021, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2021 n.2087, con il quale e' stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; Vista la nota 24194 del 26 maggio 2021 con la quale, per le finalita' connesse alla gestione di alcune procedure concorsuali, e' stato richiesto, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 6, di poter far parte dell'associazione Formez PA; Vista la direttiva - prot. 74 del 30 giugno 2021 - sugli obiettivi dell'azione amministrativa; Decreta: Art. 1 Posti messi a concorso E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento di complessive centoventi unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, fascia retributiva 1, nel profilo professionale di funzionario ingegnere architetto e di funzionario geologo - nell'organico del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per le esigenze delle Sedi centrali, decentrate e periferiche dell'Amministrazione di cui: Codice A - cento posti nel profilo professionale funzionario ingegnere architetto in possesso dei requisiti previsti al successivo art. 2 Codice A da inquadrare nell'Area funzionale III - F1; Codice B - dieci posti nel profilo professionale funzionario ingegnere architetto in possesso dei requisiti previsti al successivo art. 2 Codice B da inquadrare nell'Area funzionale III - F1; Codice C - dieci posti nel profilo professionale funzionario geologo in possesso dei requisiti previsti al successivo art. 2 Codice C da inquadrare nell'Area funzionale III - F1. Secondo gli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti, di ogni procedura concorsuale indicata nel presente articolo, e' riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente e anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, se in possesso dei requisiti previsti dal bando. Il dieci per cento dei posti, di ogni procedura concorsuale indicata nel presente articolo, e' riservato ai dipendenti dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili che abbiano i requisiti previsti all'art. 2 del presente decreto. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, nonche' i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 8 nel limite massimo del 50 per cento dei posti previsti nel presente articolo.