IL CAPO DIPARTIMENTO 
       per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, concernente  «Norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante  «Norme  in  favore
dei privi della vista  per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'  alla
carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; 
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante   «Legge   quadro    per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'art. 3 e  l'art.
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo  occupazionali  a  favore
delle categorie protette; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,  n.  509,  concernente  il
«Regolamento recante norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto in particolare il comma  1-bis  dell'art.  52  del  decreto
legislativo 30 marzo  2001  n.  165  secondo  cui,  tra  l'altro,  le
progressioni fra le aree avvengono tramite concorso  pubblico,  ferma
restando  la  possibilita'  per  l'amministrazione  di  destinare  al
personale interno, in possesso dei titoli  di  studio  richiesti  per
l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque  non  superiore
al 50 per cento di quelli messi a concorso; 
    Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,  recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visti i decreti legislativi 9  luglio  2003,  n.  215  e  n.  216
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE  per
la parita' di trattamento tra  le  persone,  indipendentemente  dalla
razza  e  dall'origine  etnica»,  e   «Attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione  e
di condizioni di lavoro»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre  2004,  n.  270,  concernente  modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre  1999,  n.  509
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione  e  l'innovazione  del  9  luglio  2009,  concernente
l'equiparazione tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509/1999
e classi delle lauree di cui al decreto n. 270/2004,  ai  fini  della
partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Vista la normativa in materia di  equipollenze  ed  equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; 
    Ritenuto opportuno specificare che: 
      si intende per diploma di laurea (DL) il titolo accademico,  di
durata  non  inferiore  a  quattro  anni,  conseguito   secondo   gli
ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale  3  novembre
1999, n. 509; 
      si  intende   per   laurea   specialistica   (LS)   la   laurea
specialistica di II livello, il titolo accademico di  durata  normale
di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale; 
      si intende per laurea magistrale (LM) la  laurea  specialistica
di II livello (LS) ora denominata laurea  magistrale  (LM)  ai  sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera B), del decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270; 
      si intende per Dottorato di ricerca il titolo rilasciato  dalle
Universita' ai sensi dell'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 
    Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni»  e,  in
particolare, l'art. 24  e  l'art.  62  che  sostituisce  il  comma  1
dell'art. 52 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  6,  recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a  norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  «Codice
dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche  ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per  via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto  il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.75  recante
modifiche e integrazioni al decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165; 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, coordinato  con
la  legge  di  conversione  16  novembre   2018,   n.   130   recante
«Disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della
rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»; 
    Visto il decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58,  recante  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi» e, in particolare, l'art.  47  che  prevede  tra
l'altro che, al  fine  di  consentire  il  piu'  celere  ed  efficace
svolgimento dei compiti dei provveditorati interregionali alle  opere
pubbliche del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  e'
autorizzata l'assunzione a tempo  indeterminato,  a  partire  dal  1°
dicembre 2019, di cento unita' di personale di alta  specializzazione
ed elevata professionalita', da individuare tra ingegneri, architetti
e  geologi  e,  nella  misura  del  20  per   cento,   di   personale
amministrativo, da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III  del
comparto delle funzioni centrali, con  contestuale  incremento  della
dotazione  organica  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti; 
    Che  pertanto  l'espletamento  delle  procedure  concorsuali  per
l'individuazione del predetto personale viene  effettuata  in  deroga
alla  procedure  di  mobilita'  di  cui  all'art.  30   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti,  di   concerto   con   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, prot. 587 in data 19 dicembre  2019,  con  il  quale
sono stati definiti, come disposto dalla normativa su richiamata, gli
specifici requisiti di cui il personale deve essere in possesso; 
    Atteso che dai prospetti  informativi  riferiti  al  31  dicembre
2019, inviati per via telematica dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, ai sensi  dell'art.  40,  comma  4  del  decreto-legge
112/2008, come convertito  dalla  legge  n.  133/2008,  riepilogativi
della situazione occupazionale rispetto agli obblighi  di  assunzione
di personale con disabilita' e/o appartenente  alle  altre  categorie
protette, la quota di riserva di cui agli articoli 3 e 18 della legge
12 marzo 1999, n. 68 risulta coperta; 
    Visto il decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
    Visto il Piano triennale dei fabbisogni 2020/2022,  trasmesso  al
Dipartimento della funzione pubblica il 19 marzo 2020; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
aprile  2020  in  materia   di   determinazione   dei   compensi   da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,
n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti; 
    Vista la ministeriale - prot. 52063 in data  7  dicembre  2020  -
prodotta  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  inerente   gli
adempimenti connessi al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, n. 190 recante norme in  materia  di  riorganizzazione
del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  ed  approvazione
della relativa dotazione organica; 
    Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22  convertito
dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, con il  quale  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti  viene  ridenominato  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
    Visto il decreto-legge 1° aprile  2021  n.  44,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVId-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di  concorsi  pubblici»,
e, in  particolare,  il  Capo  III,  recante  «Semplificazione  delle
procedure  per  i  concorsi  pubblici   in   ragione   dell'emergenza
epidemiologica da  COVID-19»  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 28 maggio 2021, n. 76; 
    Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del
personale dell'Amministrazione; 
    Viste  le   disposizioni   normative   e   i   provvedimenti   di
autorizzazione relativi al reclutamento  del  personale  oggetto  del
presente bando di concorso; 
    Preso atto che le  professionalita'  tecniche  da  reclutare,  in
relazione al  contenuto  specialistico  delle  conoscenze  richieste,
dovranno svolgere le funzioni che -  peraltro  -  sono  previste  dai
rispettivi ordini professionali; 
    Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), inserito
all'interno del programma Next Generation  EU,  da  cui  emerge,  tra
l'altro, l'esigenza - nelle more della rivisitazione dell'ordinamento
professionale - di dover disporre, al fine del  raggiungimento  degli
obiettivi istituzionali, di professionalita' ascritte al  profilo  di
ingegnere gestionale; 
    Considerato che il reclutamento del personale amministrativo,  da
inquadrare nel livello iniziale  dell'Area  III  del  comparto  delle
funzioni centrali, e' oggetto di separata procedura concorsuale; 
    Considerato che il  Ministero  in  questione  ha  adempiuto  agli
obblighi previsti dall'art. 34-bis del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165 e che, alla scadenza del termine previsto  dal  comma  4
della stessa disposizione, non risulta avviato personale collocato in
disponibilita'; 
    Considerato che Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili si avvale, sulla base di apposita convenzione, di  Formez
PA  -  Centro   servizi,   assistenza,   studi   e   formazione   per
l'ammodernamento  delle  P.A  -  in  qualita'   di   associato,   per
l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali,  compresa
la fase di acquisizione delle domande di partecipazione,  riscossione
della quota di partecipazione nonche' attivita' inerente i  controlli
a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati; 
    Visto  il  vigente  Contratto  collettivo  nazionale  di   lavoro
relativo al personale del comparto, funzioni centrali; 
    Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica -  Ufficio
per    i    concorsi    e    per    il    reclutamento    prot.    n.
DFP-0025239-P-15/04/2021 «Protocollo per lo svolgimento dei  concorsi
pubblici»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  in  data  18
maggio 2021, registrato alla  Corte  dei  conti  il  19  giugno  2021
n.2087, con il  quale  e'  stato  conferito  l'incarico  di  funzione
dirigenziale di livello generale di  Capo  del  dipartimento  per  le
opere pubbliche, le  risorse  umane  e  strumentali  nell'ambito  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
    Vista la nota 24194 del 26 maggio  2021  con  la  quale,  per  le
finalita' connesse alla gestione di alcune procedure concorsuali,  e'
stato richiesto, ai sensi delle disposizioni  previste  dall'art.  1,
comma 3, del decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 6, di  poter  far
parte dell'associazione Formez PA; 
    Vista la direttiva  -  prot.  74  del  30  giugno  2021  -  sugli
obiettivi dell'azione amministrativa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per  titoli  ed  esame,  per  il
reclutamento  di  complessive  centoventi  unita'  di  personale  non
dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area
funzionale III, fascia retributiva 1, nel  profilo  professionale  di
funzionario  ingegnere  architetto  e  di   funzionario   geologo   -
nell'organico del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili  per  le  esigenze  delle  Sedi  centrali,  decentrate  e
periferiche dell'Amministrazione di cui: 
    Codice A - cento  posti  nel  profilo  professionale  funzionario
ingegnere architetto in possesso dei requisiti previsti al successivo
art. 2 Codice A da inquadrare nell'Area funzionale III - F1; 
    Codice B - dieci  posti  nel  profilo  professionale  funzionario
ingegnere architetto in possesso dei requisiti previsti al successivo
art. 2 Codice B da inquadrare nell'Area funzionale III - F1; 
    Codice C - dieci  posti  nel  profilo  professionale  funzionario
geologo in possesso dei  requisiti  previsti  al  successivo  art.  2
Codice C da inquadrare nell'Area funzionale III - F1. 
    Secondo gli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15  marzo
2010, n. 66, il  trenta  per  cento  dei  posti,  di  ogni  procedura
concorsuale indicata nel presente articolo, e' riservato ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati  senza
demerito ovvero durante il  periodo  di  rafferma,  ai  volontari  in
servizio permanente e anche agli ufficiali di  complemento  in  ferma
biennale e agli ufficiali in ferma prefissata  che  hanno  completato
senza demerito la ferma  contratta,  se  in  possesso  dei  requisiti
previsti dal bando. 
    Il dieci per cento  dei  posti,  di  ogni  procedura  concorsuale
indicata nel presente articolo, e' riservato ai dipendenti dei  ruoli
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  che
abbiano i requisiti previsti all'art. 2 del presente decreto. 
    Le riserve di legge, in  applicazione  della  normativa  vigente,
nonche' i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente  all'atto
della formulazione della graduatoria  finale  di  merito  di  cui  al
successivo art. 8 nel limite massimo  del  50  per  cento  dei  posti
previsti nel presente articolo.