Art. 3 Procedura concorsuale Il concorso sara' espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi: a) una valutazione dei titoli, secondo la disciplina dell'art. 6 (Valutazione titoli), ai fini dell'ammissione alla prova scritta; b) una prova scritta, secondo la disciplina dell'art. 7 (Prova scritta), riservata a un numero di candidati pari a venti volte il numero di posti messi a concorso per ciascun profilo di cui all'art. 1 del presente decreto, in base alla valutazione di cui alla precedente lett. a). I candidati - pari a venti volte il numero di posti messi a concorso per ciascun profilo di cui all'art. 1 del presente decreto - classificatisi, per ogni profilo messo a concorso, compresi gli ex-aequo, sono tutti ammessi alla prova scritta. La prova scritta si svolgera' esclusivamente in via informatica. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente art. 1, redigera' la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nella prova scritta nel rispetto dei criteri indicati. I primi classificati nell'ambito delle graduatorie finali di merito in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'art. 1 (Posti messi a concorso), saranno reclutati a tempo pieno ed indeterminato mediante stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro.