Art. 3 
 
                        Procedura concorsuale 
 
    Il concorso sara' espletato in base  alle  procedure  di  seguito
indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi: 
      a) una valutazione dei titoli, secondo la disciplina  dell'art.
6 (Valutazione titoli), ai fini dell'ammissione alla prova scritta; 
      b) una prova scritta, secondo la disciplina dell'art. 7  (Prova
scritta), riservata a un numero di candidati pari a  venti  volte  il
numero di posti messi a concorso per ciascun profilo di cui  all'art.
1 del  presente  decreto,  in  base  alla  valutazione  di  cui  alla
precedente lett. a). I candidati - pari a venti volte  il  numero  di
posti messi a concorso per ciascun profilo  di  cui  all'art.  1  del
presente decreto - classificatisi, per ogni profilo messo a concorso,
compresi gli ex-aequo, sono tutti ammessi alla prova scritta. 
    La prova scritta si svolgera' esclusivamente in via informatica. 
    La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici concorso  di
cui al precedente art. 1, redigera' la graduatoria finale  di  merito
sommando i punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli  e  nella
prova scritta nel rispetto dei criteri indicati. 
    I primi classificati  nell'ambito  delle  graduatorie  finali  di
merito in numero  pari  ai  posti  disponibili,  tenuto  conto  delle
riserve dei posti di cui all'art. 1 (Posti messi a concorso), saranno
reclutati a tempo pieno ed  indeterminato  mediante  stipulazione  di
apposito contratto individuale di lavoro.