LA COMMISSIONE RIPAM Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 4 maggio 2021 che nomina la Commissione RIPAM; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l'art. 247; Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; Visto, in particolare, l'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che dispone che, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le modalita' semplificate di svolgimento delle prove previste dalla medesima disposizione, assicurandone comunque il profilo comparativo, tra cui, secondo la lettera b), l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; Visto, in particolare, l'art. 10, comma 2, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, secondo cui le amministrazioni, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le modalita' previste dall'art. 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, e in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe, la non contestualita', assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti; Visto, in particolare, l'art. 10, comma 3, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, secondo cui tra l'altro, fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del medesimo decreto le amministrazioni prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attivita', l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonche' le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attivita', possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicita' adottate per il bando e riaprendo, per un periodo massimo di trenta giorni, i termini di partecipazione, nonche', per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 22 luglio 2021 con la quale e' prorogato, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, in corso di conversione; Viste le misure in materia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19; Visto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive novantadue unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale III, fascia retributiva F1, per diversi profili professionali, nei ruoli dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e del Ministero della transizione ecologica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 5 giugno 2020); Considerato che relativamente alla predetta procedura concorsuale, il cui bando e' stato pubblicato prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non e' stata svolta alcuna attivita' selettiva; Considerata l'esigenza rappresentata dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. 20717 del 21 luglio 2021, di procedere alla modifica del bando di concorso alla luce delle disposizioni introdotte dal citato art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; Considerata la necessita' di assicurare la celerita' della procedura concorsuale, garantendo comunque il profilo comparativo e la parita' tra i partecipanti mediante lo svolgimento di una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 7 del bando, e la valutazione dei titoli, con le modalita' previste dal successivo art. 9 del bando; Tenuto conto, altresi', della necessita' di garantire la tutela della salute pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del bando, ai sensi del quale il concorso si articola attraverso una prova preselettiva, secondo la disciplina dell'art. 6, ai fini dell'ammissione alla prova scritta, che la Commissione RIPAM si riserva di svolgere qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso sia superiore a due volte il numero dei posti messi a concorso; una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 7; una prova selettiva orale, secondo la disciplina dell'art. 8; la valutazione dei titoli, con le modalita' previste dall'art. 9; Considerato che il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri il 15 aprile 2021, validato dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630 e successive modificazioni, prevede che le prove selettive in presenza abbiano una durata massima di sessanta minuti e che, pertanto, risulta opportuno ridurre il numero dei quesiti della prova scritta, rideterminando i relativi punteggi secondo la proporzione gia' prevista dal bando; Considerato che, a fronte dell'applicazione delle misure di semplificazione di cui all'art. 10, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e' opportuno prevedere che alcune delle materie della prova preselettiva e della prova orale siano oggetto di valutazione nell'ambito della prova scritta; Considerata la necessita' di modificare gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del predetto bando di concorso al fine di adottare le misure di semplificazione previste dall'art. 10, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicita' adottate per il bando e riaprendo i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso; Delibera: Art. 1 Modifica del bando 1. La procedura prevista dal bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive novantadue unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale III, fascia retributiva F1, per diversi profili professionali, nei ruoli dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e del Ministero della transizione ecologica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 5 giugno 2020) e' modificata ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come segue: a) la prova preselettiva di cui all'art. 6 del bando e' soppressa; b) la prova selettiva scritta di cui all'art. 7 del bando, cosi' come modificato dal presente provvedimento, distinta per i codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, del bando, e' svolta esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali anche in sedi decentrate e anche con piu' sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. La prova selettiva scritta e' altresi' volta a verificare la capacita' logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale, la conoscenza di una seconda lingua straniera scelta tra spagnolo, francese, arabo e portoghese e la conoscenza delle tecnologie informatiche nonche' le competenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione. c) la prova selettiva orale prevista dall'art. 8 del bando e' soppressa; d) la fase di valutazione dei titoli e' svolta secondo la disciplina dell'art. 9 del bando, cosi' come modificato dal presente provvedimento. 2. Per effetto della nuova denominazione del Ministero destinatario del bando di cui al comma 1, ovunque occorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle parole «Ministero della transizione ecologica». 3. Per effetto di quanto previsto dal comma 1: a) all'art. 3, comma 2, del bando la lettera a) e' soppressa; b) all'art. 3, comma 2, lettera b) del bando le parole «riservata ai candidati che avranno superato la prova preselettiva di cui alla precedente lettera a)» sono soppresse; c) all'art. 3, comma 2, del bando la lettera c) e' soppressa; d) all'art. 3, comma 2, del bando l'alinea «Le prove di cui alle precedenti lettere a) e b) si svolgono presso sedi decentrate ed esclusivamente mediante il supporto di strumentazione informatica.» e' sostituito dal seguente periodo: «La prova di cui alla precedente lettera b) si svolge esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, anche in sedi decentrate e anche con piu' sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti.»; e) all'art. 3, comma 2, del bando l'alinea «La prova di cui alla precedente lettera c) puo' essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche' la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita';» e' soppresso; f) all'art. 3, comma 2, del bando la lettera d) e' sostituita come segue: «la valutazione dei titoli viene effettuata, con le modalita' previste dall'art. 9, solo a seguito dell'espletamento della prova scritta, con esclusivo riferimento ai candidati che hanno superato la predetta prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a concorso, redige la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta e nella valutazione dei titoli.»; g) all'art. 4, comma 6, del bando la lettera n) e' soppressa; h) all'art. 4, comma 6, del bando la lettera p) e' cosi' sostituita: «la scelta della seconda lingua tra spagnolo, francese, arabo e portoghese, la cui conoscenza e' oggetto di valutazione nell'ambito della prova scritta;»; i) all'art. 4, comma 9, del bando il periodo «Detta dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure preselettive e selettive.» e' sostituito dal seguente: «Detta dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione della procedura selettiva.»; j) all'art. 4 del bando, il comma 12 e' cosi' sostituito: «La mancata esclusione dal procedimento selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita', ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso.»; k) all'art. 4 del bando, il comma 16 e' cosi' sostituito: «Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario della prova scritta e del relativo esito e' effettuata attraverso il predetto sistema "Step-One 2019". Data e luogo di svolgimento della prova sono resi disponibili sul predetto sistema "Step-One 2019" con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.»; l) all'art. 5, comma 1, del bando l'alinea «Ciascuna commissione esaminatrice e' competente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' delle fasi del concorso di cui ai successivi articoli 6, 7, 8 e per la valutazione dei titoli ai sensi del successivo art. 9.» e' sostituito dal seguente: «Ciascuna commissione esaminatrice e' competente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' per le fasi del concorso di cui al successivo art. 7 e per la valutazione dei titoli ai sensi del successivo art. 9.»; m) l'art. 6 del bando, recante la disciplina della prova preselettiva, e' soppresso; e' altresi' soppresso ogni riferimento all'art. 6, ovunque occorra; n) all'art. 7 del bando il comma 1 e' cosi' sostituito: «La fase selettiva scritta, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, consiste nella risoluzione di quaranta quesiti a risposta multipla e si articola come segue: a) una parte composta da trentadue quesiti volta a verificare le conoscenze rilevanti afferenti le seguenti materie: codice AMM/AICS: diritto amministrativo; contabilita' di Stato e finanza pubblica; contabilita' civilistica; disciplina degli appalti e dei contratti pubblici. codice TEC/AICS: diritto dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali; geografia politica ed economica; disciplina e organizzazione della cooperazione internazionale per lo sviluppo; project cycle management. codice AMM/MATTM: diritto amministrativo; diritto dell'ambiente; diritto internazionale dell'ambiente; diritto dell'Unione europea; pianificazione territoriale e urbanistica. I predetti quesiti sono altresi' volti a verificare la capacita' logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale. b) una parte composta da otto quesiti volta a verificare la conoscenza della lingua inglese di livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e di una seconda lingua straniera scelta tra spagnolo, francese, arabo e portoghese, nonche' la conoscenza delle tecnologie informatiche e le competenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione». o) all'art. 7 del bando il comma 2 e' cosi' sostituito: «A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +0,75 punti; mancata risposta: 0 punti; risposta errata: -0,25 punti. Alla suddetta prova sara' assegnato un punteggio complessivo massimo di trenta punti. La prova si intende superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno trentesimi).»; p) all'art. 7, comma 3, del bando il primo alinea e' sostituito come segue: «La prova si svolge esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con piu' sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti»; q) all'art. 7 del bando il comma 5 e' cosi' sostituito: «I candidati regolarmente iscritti on-line, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul sistema "Step-One 2019", nel pieno rispetto delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19. I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on-line della domanda.»; r) all'art. 7 del bando, il comma 8 e' cosi' sostituito: «I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato puo' correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da parte delle commissioni avviene con modalita' che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni, viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito della prova e' reso disponibile mediante pubblicazione sul sistema "Step-One 2019".»; s) all'art. 7 del bando, il comma 9 e' soppresso; t) l'art. 8 del bando, recante la disciplina della prova orale, e' soppresso; e' altresi' soppresso ogni riferimento all'art. 8, ovunque occorra; u) all'art. 9 del bando il comma 1 e' cosi' sostituito: «La valutazione dei titoli e' effettuata, anche mediante ricorso a piattaforme digitali, dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alla procedura concorsuale non sono presi in considerazione.»; v) all'art. 9, comma 7, del bando le parole «da ciascun candidato nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito ai titoli» sono sostituite dalle parole: «da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito ai titoli»; w) all'art. 10, comma 6, del bando le parole «decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo,» sono sostituite dalle seguenti parole: «decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova scritta con esito positivo,».