LA COMMISSIONE RIPAM 
 
    Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 maggio 2021 che nomina la Commissione RIPAM; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  e  in  particolare
l'art. 247; 
    Visto il decreto-legge 1° aprile  2021,  n.  44,  convertito  con
modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; 
    Visto,  in  particolare,  l'art.  10,   comma   1,   del   citato
decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 28 maggio 2021, n.  76,  che  dispone  che,  al  fine  di
ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni  di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165 prevedono, anche  in  deroga  alla  disciplina  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,  n.
272 e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le modalita' semplificate di
svolgimento  delle  prove  previste  dalla   medesima   disposizione,
assicurandone comunque il profilo comparativo, tra  cui,  secondo  la
lettera  b),  l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e  digitali  e,
facoltativamente,  lo  svolgimento  in  videoconferenza  della  prova
orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni  tecniche  che  ne
assicurino la pubblicita',  l'identificazione  dei  partecipanti,  la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel  rispetto
della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e  nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; 
    Visto,  in  particolare,  l'art.  10,   comma   2,   del   citato
decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, secondo  cui  le  amministrazioni,
nel  limite  delle  pertinenti  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente, possono prevedere, in ragione del  numero  di  partecipanti,
l'utilizzo di sedi decentrate con  le  modalita'  previste  dall'art.
247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, e
in ogni caso fino al permanere dello stato  di  emergenza  deliberato
dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe,
la  non  contestualita',  assicurando  comunque  la   trasparenza   e
l'omogeneita' delle prove  somministrate  in  modo  da  garantire  il
medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti; 
    Visto,  in  particolare,  l'art.  10,   comma   3,   del   citato
decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, secondo cui tra l'altro,  fino  al
permanere dello stato  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi
sono pubblicati alla data di entrata in vigore del  medesimo  decreto
le amministrazioni prevedono, qualora non  sia  stata  svolta  alcuna
attivita', l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali  di  cui
al comma 1, lettera b), nonche' le eventuali misure di cui  al  comma
2, nel limite delle pertinenti  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non  sia  stata  svolta
alcuna attivita', possono prevedere la fase di valutazione dei titoli
di cui al comma 1, lettera c), dandone  tempestiva  comunicazione  ai
partecipanti nelle medesime forme  di  pubblicita'  adottate  per  il
bando e riaprendo, per un periodo massimo di trenta giorni, i termini
di partecipazione, nonche', per le procedure relative al reclutamento
di personale non  dirigenziale,  l'espletamento  di  una  sola  prova
scritta e di una eventuale prova orale; 
    Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata  nella
riunione del 22 luglio 2021 con la quale e'  prorogato,  fino  al  31
dicembre 2021, lo stato  di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili; 
    Visto il decreto-legge 23  luglio  2021,  n.  105,  in  corso  di
conversione; 
    Viste  le  misure  in  materia  di  contrasto   alla   diffusione
dell'epidemia da COVID-19; 
    Visto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per  il
reclutamento di  complessive  millecinquecentoquattordici  unita'  di
personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare  nei
ruoli  del  Ministero  del  lavoro   e   delle   politiche   sociali,
dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per diversi  profili
professionali (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie  speciale  «Concorsi  ed
esami» n. 68 del 27 agosto 2019); 
    Considerato   che   relativamente   alla    predetta    procedura
concorsuale, il cui bando e' stato pubblicato prima  dell'entrata  in
vigore del decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito  con
modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non e' stata  svolta
alcuna attivita' selettiva; 
    Considerata    l'esigenza    rappresentata     dalle     predette
amministrazioni  con  nota  DFP-0033095-A-13/05/2021   e   con   nota
DFP-0043479-A-01/07/2021 di procedere  alla  modifica  del  bando  di
concorso alla luce delle disposizioni introdotte dal citato  articolo
10  del  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,   convertito   con
modificazioni dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76,  per  una  piena
adesione alle massime misure di semplificazione ivi previste; 
    Considerata la richiesta di incremento dei posti messi a concorso
di  cui  all'art.  1,  comma   1,   del   bando,   per   il   profilo
amministrativo/funzionario area amministrativa giuridico contenzioso,
Area funzionale III - F1, codice CU/GIUL,  per  ulteriori  ventisette
unita' da inquadrare nei ruoli  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali; 
    Considerata la necessita' di incrementare il numero delle  unita'
di personale da reclutare, come richiesto dal predetto  Ministero,  a
fronte del fabbisogno rilevato successivamente alla pubblicazione del
bando e dell'esigenza di rafforzare la capacita'  amministrativa  per
l'attuazione degli interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza; 
    Considerata  la  necessita'  di  assicurare  la  celerita'  della
procedura concorsuale, garantendo comunque il profilo  comparativo  e
la parita' tra i partecipanti, mediante lo svolgimento di  una  prova
selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 7 del bando  e  la
valutazione dei titoli con le modalita' previste dal successivo  art.
9 del bando; 
    Tenuto conto, altresi', della necessita' di garantire  la  tutela
della  salute  pubblica  nell'attuale  situazione  epidemiologica  da
COVID-19; 
    Visto in particolare l'art. 3, comma 3, del bando, ai  sensi  del
quale il concorso si  articola  attraverso  una  prova  preselettiva,
secondo la disciplina dell'art. 6, ai fini dell'ammissione alla prova
scritta che la Commissione RIPAM si riserva di  svolgere  qualora  il
numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione
al concorso sia pari o superiore a due  volte  il  numero  dei  posti
messi a concorso; una prova selettiva scritta, secondo la  disciplina
dell'art.  7;  una  prova  selettiva  orale,  secondo  la  disciplina
dell'art. 8; la valutazione dei titoli,  con  le  modalita'  previste
dall'art. 9; 
    Considerato che il Protocollo per  lo  svolgimento  dei  concorsi
pubblici adottato dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri il 15 aprile 2021, validato dal
Comitato tecnico  scientifico  di  cui  all'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e
successive modificazioni, prevede che le prove selettive in  presenza
abbiano una durata massima di 60  minuti  e  che,  pertanto,  risulta
opportuno  ridurre  il  numero  dei  quesiti  della  prova   scritta,
rideterminando  i  relativi  punteggi  secondo  la  proporzione  gia'
prevista dal bando; 
    Considerato che,  a  fronte  dell'applicazione  delle  misure  di
semplificazione di cui all'art. 10, comma  3,  del  decreto-legge  1°
aprile 2021, n. 44,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  28
maggio 2021, n. 76, e' opportuno prevedere che alcune  delle  materie
della prova  preselettiva  e  della  prova  orale  siano  oggetto  di
valutazione nell'ambito della prova scritta; 
    Considerata la necessita' di modificare gli articoli 1, 2, 3,  4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 e 14 del predetto bando di concorso anche  al  fine
di adottare le misure di semplificazione previste dall'art. 10, comma
3,  del  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,   convertito   con
modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  dandone  tempestiva
comunicazione ai partecipanti nelle  medesime  forme  di  pubblicita'
adottate per il bando e riaprendo  i  termini  per  la  presentazione
delle domande di partecipazione al concorso; 
    Tenuto conto degli esiti  delle  comunicazioni  di  cui  all'art.
34-bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                         Modifica del bando 
 
    1. Il bando di concorso pubblico, per titoli  ed  esami,  per  il
reclutamento di  complessive  millecinquecentoquattordici  unita'  di
personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare  nei
ruoli  del  Ministero  del  lavoro   e   delle   politiche   sociali,
dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per diversi  profili
professionali (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie  speciale  «Concorsi  ed
esami» n. 68 del 27 agosto 2019), e' modificato come segue: 
      a) il numero complessivo dei posti messi a concorso e'  elevato
da  millecinquecentoquattordici  a   millecinquecentoquarantuno   per
effetto di quanto previsto dalla successiva lettera b); 
      b)  il  numero  dei  posti   per   il   profilo   professionale
amministrativo/funzionario area amministrativa giuridico contenzioso,
Area funzionale III - F1, da inquadrare nei ruoli del  Ministero  del
lavoro e delle politiche  sociali  e'  elevato  da  cinquantasette  a
ottantaquattro, di cui  sei  riservati  al  personale  di  ruolo  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  ai  sensi  dell'art.
52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    2. La procedura concorsuale prevista dal bando e'  modificata  ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  come
segue: 
      a) la prova  preselettiva  di  cui  all'art.  6  del  bando  e'
soppressa; 
      b) la prova selettiva scritta di  cui  all'art.  7  del  bando,
cosi' come modificato dal  presente  provvedimento,  distinta  per  i
codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, del bando,  e'  svolta
esclusivamente  mediante  l'utilizzo  di  strumenti   informatici   e
digitali  anche  in  sedi  decentrate  e  anche  con  piu'   sessioni
consecutive non contestuali, assicurando comunque  la  trasparenza  e
l'omogeneita' delle prove  somministrate  in  modo  da  garantire  il
medesimo grado di selettivita' tra tutti  i  partecipanti.  La  prova
selettiva  scritta  e'  altresi'  volta  a  verificare  la  capacita'
logico-deduttiva e di  ragionamento  critico-verbale,  la  conoscenza
della  lingua  inglese,  nonche'  la  conoscenza   delle   tecnologie
informatiche, della comunicazione e del  Codice  dell'amministrazione
digitale; 
      c) la prova selettiva orale prevista dall'art. 8 del  bando  e'
soppressa; 
      d) la fase di valutazione  dei  titoli  e'  svolta  secondo  la
disciplina dell'art. 9 del bando, cosi' come modificato dal  presente
provvedimento. 
    3. Per effetto di quanto previsto dal comma 1: 
      a)  all'art.  1,  comma  1,  del   bando   le   parole   «1.514
(millecinquecentoquattordici)» sono sostituite  dalle  parole  «1.541
(millecinquecentoquarantuno)»; 
      b) agli articoli 1, 2 e  14  del  bando,  ovunque  ricorra,  il
numero «57» e' sostituito dal numero «84»; 
      c) agli articoli 1 e 14 del bando, ovunque ricorra,  la  parola
«cinquantasette» e' sostituita dalla parola «ottantaquattro». 
    4. Per effetto di quanto previsto dal comma 2: 
      a) all'art. 2, comma  1,  lettera  c.  del  bando  relativa  ai
requisiti richiesti per l'ammissione al concorso per  il  profilo  di
ispettore del lavoro codice  CU/ISPL,  le  parole  «La  procedura  di
equivalenza puo' essere attivata  dopo  lo  svolgimento  della  prova
preselettiva, ove superata, e l'effettiva attivazione  deve  comunque
essere  comunicata,  a  pena   d'esclusione   dal   concorso,   prima
dell'espletamento della prova orale» sono sostituite dalle parole «La
procedura di equivalenza  deve  essere  attivata,  dandone  immediata
comunicazione,  a  pena  d'esclusione  dal  concorso,   prima   dello
svolgimento della prova selettiva scritta»; 
      b) all'art. 2, comma  1,  lettera  c.  del  bando  relativa  ai
requisiti richiesti per  l'ammissione  al  concorso  per  il  profilo
professionale    amministrativo/funzionario    area    amministrativa
giuridico contenzioso codice CU/GIUL,  le  parole  «La  procedura  di
equivalenza puo' essere attivata  dopo  lo  svolgimento  della  prova
preselettiva, ove superata, e l'effettiva attivazione  deve  comunque
essere  comunicata,  a  pena   d'esclusione   dal   concorso,   prima
dell'espletamento delle prove orali» sono sostituite dalle parole «La
procedura di equivalenza  deve  essere  attivata,  dandone  immediata
comunicazione,  a  pena  d'esclusione  dal  concorso,   prima   dello
svolgimento della prova selettiva scritta»; 
      c) all'art. 3 del bando il comma 2 e' soppresso; 
      d) all'art. 3, comma 3, la lettera a. del bando e' soppressa; 
      e) all'art.  3,  comma  3,  lettera  b.  del  bando  le  parole
«riservata ai candidati che avranno superato la prova preselettiva di
cui alla precedente lettera a» sono soppresse; 
      f) all'art. 3, comma 3, lettera b. del  bando  dopo  le  parole
«articolo 1, comma  1,»  sono  aggiunte  le  parole  «che  si  svolge
esclusivamente  mediante  l'utilizzo  di  strumenti   informatici   e
digitali,  anche  in  sedi  decentrate  e  anche  con  piu'  sessioni
consecutive non contestuali, assicurando comunque  la  trasparenza  e
l'omogeneita' delle prove  somministrate  in  modo  da  garantire  il
medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti.»; 
      g) all'art. 3, comma 3, del bando la lettera c. e' soppressa; 
      h) all'art. 3 del bando, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«La valutazione  dei  titoli  verra'  effettuata,  con  le  modalita'
previste dall'art. 9, solo a seguito  dell'espletamento  della  prova
scritta, in esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei  alla
predetta prova e sulla base delle dichiarazioni  degli  stessi,  rese
nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta.  La
commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a  concorso,
redigera'  la  graduatoria  finale  di  merito  sommando  i  punteggi
conseguiti nella prova scritta e nella valutazione dei titoli.»; 
      i) all'art. 4, comma 8, del bando la lettera n) e' soppressa; 
      j) all'art. 4, comma 11, secondo alinea, del  bando  le  parole
«delle procedure preselettive  e  selettive»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «della procedura selettiva»; 
      k) all'art. 4, comma 14,  del  bando  le  parole  «dalla  prova
preselettiva e» sono soppresse; 
      l) all'art. 5 del bando, il comma 1  e'  cosi'  sostituito  «La
Commissione RIPAM nomina le  commissioni  esaminatrici,  per  ciascun
profilo concorsuale di cui al precedente articolo 1, sulla  base  dei
criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. Le  commissioni  esaminatrici  saranno  competenti  per
l'espletamento di tutte le fasi del concorso  di  cui  ai  successivi
articoli  7  e  9.  Alle  commissioni  esaminatrici  possono   essere
aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della
lingua inglese e delle competenze informatiche.»; 
      m) all'art. 5, comma 2, del bando le parole «prova orale»  sono
sostituite dalle parole «prova scritta»; 
      n) l'art. 6  del  bando,  recante  la  disciplina  della  prova
preselettiva, e' soppresso; e' altresi'  soppresso  ogni  riferimento
all'art. 6, ovunque occorra; 
      o) all'art. 7 del bando, il comma 1 e'  cosi'  sostituito:  «La
fase si articola in una  prova  selettiva  scritta,  distinta  per  i
profili professionali di cui al precedente articolo 1, finalizzata  a
verificare la conoscenza teorica e pratica delle materie previste dal
comma  2,   la   capacita'   logico-deduttiva   e   di   ragionamento
critico-verbale, la  conoscenza  della  lingua  inglese,  nonche'  la
conoscenza delle tecnologie informatiche, della comunicazione  e  del
Codice dell'amministrazione digitale, mediante la somministrazione di
n. 40 (quaranta) domande con  risposta  a  scelta  multipla,  per  un
punteggio massimo attribuibile di 30 punti.»; 
      p) all'art. 7, comma 2, del bando le parole «La  prova  scritta
vertera' sulle seguenti materie» sono sostituite dalle seguenti:  «Le
materie richiamate dal comma 1, su cui  vertera'  la  prova  scritta,
sono le seguenti»; 
    q) all'art. 7 del bando, dopo il comma 2, e' inserito il seguente
comma:  «2-bis.  La  prova  si  svolgera'   esclusivamente   mediante
strumentazione informatica e  piattaforme  digitali,  anche  in  sedi
decentrate e anche con piu'  sessioni  consecutive  non  contestuali,
assicurando comunque  la  trasparenza  e  l'omogeneita'  delle  prove
somministrate in modo da garantire il medesimo grado di  selettivita'
tra tutti i partecipanti.  L'avviso  di  convocazione  per  la  prova
scritta sara' pubblicato sul sito  http://riqualificazione.formez.ite
sul sistema  «Step-One  2019»  almeno  quindici  giorni  prima  dello
svolgimento. Tale  pubblicazione  avra'  valore  di  notifica.  Della
summenzionata pubblicazione e' data notizia nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  il
primo giorno utile successivo alla  pubblicazione  della  stessa  sul
predetto sito. Almeno quindici giorni prima dello  svolgimento  della
prova    scritta    saranno    altresi'    pubblicate,    sul    sito
http://riqualificazione.formez.ite sul sistema  «Step-One  2019»,  le
misure per la tutela della salute pubblica a fronte della  situazione
epidemiologica»; 
      r) all'art. 7 del bando, il comma  3  e'  cosi'  sostituito  «I
candidati regolarmente  iscritti  on  line,  che  non  abbiano  avuto
comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola  con  il
versamento  della  quota  di   partecipazione,   devono   presentarsi
puntualmente nella sede, nel giorno e all'ora  stabilita,  nel  pieno
rispetto delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del
contagio da COVID-19, con un valido documento di  riconoscimento,  il
codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal  sistema  informatico  al
momento della compilazione on line della domanda.»; 
      s) all'art. 7, comma 4, del bando le  parole  «esonerati  dalla
prova preselettiva,» sono soppresse; 
      t) all'art.  7  del  bando  il  comma  5  e'  cosi'  sostituito
«L'assenza dalla  sede  di  svolgimento  della  prova  nella  data  e
nell'ora stabilita, per qualsiasi causa,  ancorche'  dovuta  a  forza
maggiore, nonche' la violazione delle  misure  per  la  tutela  della
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica  di  cui  al
comma 1-bis, comporta l'esclusione dal concorso.»; 
      u) all'art. 7 del bando, il comma  8  e'  cosi'  sostituito  «I
candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno  a  disposizione
strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo  previsto  per
la  prova,  il  sistema  interrompe  la   procedura   ed   acquisisce
definitivamente  le  risposte  fornite  dal  candidato  fino  a  quel
momento.  Fino  all'acquisizione   definitiva   il   candidato   puo'
correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da  parte
delle commissioni avviene con modalita'  che  assicurano  l'anonimato
del candidato,  utilizzando  strumenti  digitali.  Al  termine  delle
operazioni, viene formulato apposito elenco sulla base del  punteggio
conseguito  e  l'esito  della  prova  e'  reso  disponibile  mediante
pubblicazione sul sistema «Step-One 2019».»; 
      v) all'art. 7 del bando il comma 9 e' soppresso; 
      w) all'art. 7 del bando il comma 10  e'  cosi'  sostituito:  «A
ciascuna risposta sara' attribuito il seguente punteggio: 
        Risposta esatta: +0,75 punti; 
        Mancata risposta: 0 punti; 
        Risposta errata: - 0,225 punti.» 
      x) all'art. 7 del bando il comma 11 e' soppresso; 
      y) all'art. 7 del bando il comma 12 e' cosi' sostituito:  «Alla
suddetta prova sara' assegnato un punteggio  complessivo  massimo  di
trenta punti. La prova si intende superata con una  votazione  minima
di ventuno trentesimi.»; 
      z) all'art. 7 del bando il comma 13 e' soppresso; 
      aa) l'art. 8 del  bando,  recante  la  disciplina  della  prova
orale, e' soppresso; e' altresi' soppresso ogni riferimento  all'art.
8, ovunque occorra; 
      bb) all'art. 9, comma 1, del bando dopo la parola  «effettuata»
sono aggiunte le parole «, anche mediante il  ricorso  a  piattaforme
digitali,»; 
      cc) all'art. 9,  comma  1,  del  bando  la  parola  «orale»  e'
sostituita dalla parola «scritta»; 
      dd) all'art. 9 del bando il comma 5  e'  cosi'  sostituito  «5.
Ultimata la prova selettiva scritta di cui al precedente articolo  7,
la commissione esaminatrice stilera', per ciascun codice concorso  di
cui all'art. 1, comma 1, la relativa graduatoria  finale  di  merito,
sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun  candidato
nella prova scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli.»; 
      ee) all'art. 9, comma 6, del bando la parola «settantesimi»  e'
sostituita dalla parola «quarantesimi»; 
      ff) all'art. 9 del bando,  dopo  il  comma  7  e'  aggiunto  il
seguente: «8. Per l'espletamento della fase selettiva la  Commissione
RIPAM, ferme restando le competenze delle  commissioni  esaminatrici,
si avvarra' anche di Formez PA.»; 
      gg) all'art. 10, comma  6,  del  bando  la  parola  «orale»  e'
sostituita dalle parole «selettiva scritta».