Art. 2 Presentazione delle domande di partecipazione - Termini e modalita' 1. Con esclusivo riferimento al concorso pubblico di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, il candidato invia la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on-line riferito alla presente procedura, utilizzando la piattaforma digitale che sara' resa disponibile a tal fine. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere effettuati entro il termine previsto dal relativo bando di concorso, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del medesimo bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Non sono valide le domande di partecipazione presentate con modalita' diverse da quelle di cui al presente comma. 2. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso e' certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata dal sistema informatico che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione, non permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. 3. Nella domanda i candidati dovranno dichiarare di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti dal bando relativo al concorso. 4. I candidati diversamente abili dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che andra' opportunamente documentato con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. 5. Per lo svolgimento del predetto concorso pubblico, il bando di concorso puo' fissare, ai sensi dell'art. 35, comma 5.1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un contributo di ammissione per ciascun candidato in misura non superiore a 10 euro, da corrispondere, a pena di esclusione, prima della presentazione della domanda. Detto contributo di partecipazione non e' rimborsabile. 6. Con precipuo riferimento alla procedura selettiva di cui all'art. 1, comma 4 del presente decreto, l'avviamento a selezione avviene a cura esclusiva dei Centri per l'impiego territorialmente competenti. Pertanto, i soggetti interessati non dovranno inoltrare alcuna domanda di partecipazione al Ministero della cultura.