Art. 2 
 
 Presentazione delle domande di partecipazione - Termini e modalita' 
 
    1. Con esclusivo riferimento al concorso pubblico di cui all'art.
1, comma 2, del presente decreto, il candidato invia  la  domanda  di
ammissione al concorso esclusivamente per via telematica,  compilando
il modulo on-line riferito alla presente  procedura,  utilizzando  la
piattaforma digitale che  sara'  resa  disponibile  a  tal  fine.  La
registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono
essere effettuati entro il termine previsto  dal  relativo  bando  di
concorso, decorrente dal giorno successivo a quello di  pubblicazione
del  medesimo  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Non sono valide  le
domande di partecipazione presentate con modalita' diverse da  quelle
di cui al presente comma. 
    2.  La  data  di   presentazione   on-line   della   domanda   di
partecipazione al concorso e' certificata e  comprovata  da  apposita
ricevuta elettronica rilasciata dal  sistema  informatico  che,  allo
scadere del termine ultimo per la presentazione, non permettera' piu'
l'accesso e l'invio del modulo elettronico. 
    3. Nella domanda i candidati  dovranno  dichiarare  di  possedere
tutti i requisiti  di  ammissione  previsti  dal  bando  relativo  al
concorso. 
    4.  I  candidati  diversamente  abili  dovranno  specificare,  in
apposito spazio disponibile sul format elettronico, la  richiesta  di
ausili e/o tempi aggiuntivi in  funzione  del  proprio  handicap  che
andra' opportunamente documentato  con  apposita  dichiarazione  resa
dalla  Commissione  medico-legale  dell'ASL  di  riferimento   o   da
equivalente struttura pubblica. 
    5. Per lo svolgimento del predetto concorso pubblico, il bando di
concorso puo' fissare, ai sensi dell'art. 35, comma 5.1, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un contributo  di  ammissione  per
ciascun  candidato  in  misura  non   superiore   a   10   euro,   da
corrispondere, a pena di esclusione, prima della presentazione  della
domanda. Detto contributo di partecipazione non e' rimborsabile. 
    6. Con precipuo  riferimento  alla  procedura  selettiva  di  cui
all'art. 1, comma 4 del presente decreto,  l'avviamento  a  selezione
avviene a cura esclusiva dei Centri  per  l'impiego  territorialmente
competenti. Pertanto, i soggetti interessati non  dovranno  inoltrare
alcuna domanda di partecipazione al Ministero della cultura.