Art. 3 Svolgimento delle procedure - Prove 1. Per lo svolgimento del concorso pubblico di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto e' previsto lo svolgimento di prove d'esame, consistenti in una sola prova scritta e in una eventuale prova orale. Le materie oggetto d'esame saranno indicate nel bando relativo al concorso. E' prevista altresi' una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale. 2. Nell'ambito delle medesime prove relative al predetto concorso pubblico si procedera' altresi' all'accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle tecnologie informatiche, ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. Con riferimento allo svolgimento della procedura selettiva di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto, i lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste di collocamento delle circoscrizioni territorialmente competenti. Al riguardo, e' previsto lo svolgimento di prove intese a verificare l'idoneita' dei medesimi lavoratori a svolgere le mansioni relative al predetto profilo professionale, secondo quanto sara' stabilito dall'Avviso di selezione del Ministero della cultura da adottare sulla base del presente decreto. Le prove non comporteranno valutazione comparativa tra i candidati.