Art. 3 
 
                 Svolgimento delle procedure - Prove 
 
    1. Per lo svolgimento del concorso pubblico di  cui  all'art.  1,
comma 2 del presente decreto e'  previsto  lo  svolgimento  di  prove
d'esame, consistenti in una sola prova scritta  e  in  una  eventuale
prova orale. Le materie oggetto d'esame saranno  indicate  nel  bando
relativo al concorso. E' prevista altresi' una  fase  di  valutazione
dei titoli  legalmente  riconosciuti  ai  fini  dell'ammissione  alle
successive  fasi  concorsuali.  I  titoli  e  l'eventuale  esperienza
professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere  alla
formazione del punteggio finale. 
    2. Nell'ambito delle medesime prove relative al predetto concorso
pubblico si procedera'  altresi'  all'accertamento  della  conoscenza
della lingua  inglese  e  delle  tecnologie  informatiche,  ai  sensi
dell'art. 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    3. Con riferimento allo svolgimento della procedura selettiva  di
cui all'art. 1, comma 4, del  presente  decreto,  i  lavoratori  sono
avviati  numericamente  alla   selezione   secondo   l'ordine   delle
graduatorie   risultante   dalle   liste   di   collocamento    delle
circoscrizioni territorialmente competenti. Al riguardo, e'  previsto
lo svolgimento di prove intese a verificare l'idoneita' dei  medesimi
lavoratori a  svolgere  le  mansioni  relative  al  predetto  profilo
professionale,  secondo  quanto  sara'   stabilito   dall'Avviso   di
selezione del Ministero della cultura  da  adottare  sulla  base  del
presente decreto. Le prove non comporteranno valutazione  comparativa
tra i candidati.