Art. 4 Assunzione 1. L'assunzione dei vincitori del concorso pubblico e della procedura selettiva, oggetto del presente decreto, avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. 2. I candidati dichiarati vincitori del concorso pubblico di cui all'art. 1, comma 2, sono invitati, a partire dal candidato che ha conseguito il punteggio piu' elevato secondo l'ordine della graduatoria finale di merito, a scegliere una sede di assegnazione tra quelle disponibili. Detti candidati sono assunti in prova, secondo la disciplina prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni centrali richiamato in premessa e nel rispetto delle disposizioni di legge, nel profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza, della Seconda area funzionale, fascia retributiva F2, del Ministero della cultura. 3. I lavoratori utilmente selezionati nell'ambito della procedura selettiva di cui all'art. 1, comma 4, sono invitati, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria, a scegliere una sede di assegnazione tra quelle disponibili. I medesimi lavoratori sono nominati in prova ed immessi in servizio, secondo la disciplina prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni centrali richiamato in premessa e nel rispetto delle disposizioni di legge, nel profilo professionale di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza, della Seconda area funzionale, fascia retributiva F1, del Ministero della cultura. 4. Successivamente all'assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori del predetto concorso pubblico e dei lavoratori utilmente selezionati nell'ambito della procedura selettiva, le sedi che eventualmente si renderanno nuovamente disponibili a seguito di rinunce ovvero interruzioni a vario titolo del rapporto di lavoro instaurato con il Ministero della cultura, che siano intervenute durante l'espletamento del periodo di prova come disciplinato dall'art. 14 del C.C.N.L. comparto Funzioni centrali 2016-2018, non potranno essere oggetto di riassegnazione a favore di coloro che siano gia' stati assegnati ad altra sede in qualita' di vincitori del concorso pubblico e della procedura selettiva, oggetto del presente decreto. 5. Il personale assunto all'esito delle procedure oggetto del presente decreto e' tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni, ai sensi dell'art. 15, comma 2-ter del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.