Art. 4 
 
                             Assunzione 
 
    1. L'assunzione dei  vincitori  del  concorso  pubblico  e  della
procedura  selettiva,   oggetto   del   presente   decreto,   avviene
compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in  materia
di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. 
    2. I candidati dichiarati vincitori del concorso pubblico di  cui
all'art. 1, comma 2, sono invitati, a partire dal  candidato  che  ha
conseguito  il  punteggio  piu'  elevato   secondo   l'ordine   della
graduatoria finale di merito, a scegliere una  sede  di  assegnazione
tra quelle  disponibili.  Detti  candidati  sono  assunti  in  prova,
secondo la  disciplina  prevista  dal  vigente  contratto  collettivo
nazionale di lavoro  relativo  al  personale  del  comparto  Funzioni
centrali richiamato in premessa e nel rispetto delle disposizioni  di
legge,  nel  profilo  professionale  di  assistente  alla  fruizione,
accoglienza  e  vigilanza,  della  Seconda  area  funzionale,  fascia
retributiva F2, del Ministero della cultura. 
    3. I lavoratori utilmente selezionati nell'ambito della procedura
selettiva di cui all'art. 1, comma 4,  sono  invitati,  nel  rispetto
dell'ordine di avviamento e di graduatoria, a scegliere una  sede  di
assegnazione tra  quelle  disponibili.  I  medesimi  lavoratori  sono
nominati in prova ed  immessi  in  servizio,  secondo  la  disciplina
prevista  dal  vigente  contratto  collettivo  nazionale  di   lavoro
relativo al personale del comparto Funzioni  centrali  richiamato  in
premessa e nel rispetto delle  disposizioni  di  legge,  nel  profilo
professionale di operatore alla custodia,  vigilanza  e  accoglienza,
della Seconda area funzionale, fascia retributiva F1,  del  Ministero
della cultura. 
    4.  Successivamente  all'assunzione  in  servizio  dei  candidati
dichiarati vincitori del predetto concorso pubblico e dei  lavoratori
utilmente selezionati nell'ambito della procedura selettiva, le  sedi
che eventualmente si renderanno nuovamente disponibili a  seguito  di
rinunce ovvero interruzioni a vario titolo  del  rapporto  di  lavoro
instaurato con il Ministero  della  cultura,  che  siano  intervenute
durante  l'espletamento  del  periodo  di  prova  come   disciplinato
dall'art. 14 del C.C.N.L. comparto Funzioni centrali  2016-2018,  non
potranno essere oggetto di riassegnazione  a  favore  di  coloro  che
siano gia' stati assegnati ad altra sede in qualita' di vincitori del
concorso pubblico e della procedura selettiva, oggetto  del  presente
decreto. 
    5. Il personale assunto all'esito  delle  procedure  oggetto  del
presente  decreto  e'  tenuto  a  permanere  nella  sede   di   prima
destinazione per un periodo  non  inferiore  a  tre  anni,  ai  sensi
dell'art. 15, comma 2-ter del decreto-legge 31 maggio  2014,  n.  83,
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.