L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e successive integrazioni e modificazioni; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, recante modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali; Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519, recante modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035, recante modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, recante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, recante modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 3 gennaio 1991, n. 3, recante misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto l'art. 1, lettera c, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto, per quanto applicabile, il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di snellimento dell'attivita' amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 16, 3° comma, della legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2000, n. 141, recante disposizioni in materia di limite di eta' per la partecipazione al concorso per procuratore dello Stato e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto l'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 161, con il quale e' stato emanato il regolamento recante modifiche ed integrazioni delle norme sullo svolgimento del concorso a procuratore dello Stato; Visto l'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale dispone, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento di personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, il pagamento di un diritto di segreteria quale contributo per la copertura delle spese della procedura stessa; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, e relativa legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e in particolare l'art. 8; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto l'art. 4, comma 15, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, con il quale la disposizione di cui all'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» ed in particolare l'art. 3, comma 4, lettera b) che, consente, tra l'altro, l'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facolta' di assunzione previste per il triennio 2019-2021 anche in deroga alle procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, purche' le relative assunzioni siano effettuate successivamente alla maturazione della corrispondente facolta' di assunzione; Decreta: Art. 1 E' indetto un concorso, per esame teorico pratico a dieci posti di procuratore dello Stato.