Art. 10 
 
    Ai vincitori del concorso nominati procuratori dello Stato alla I
classe di  stipendio  sara'  corrisposto  lo  stipendio  annuo  lordo
risultante in base all'applicazione  delle  disposizioni  vigenti  al
momento della nomina, oltre agli emolumenti di cui all'art.  21,  del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art.  9,
del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito  in  legge  11
agosto 2014, n. 114 e all'art. 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425.