Art. 4 
 
    Non sono ammessi al concorso: 
      coloro che per due volte siano  stati  dichiarati  inidonei  in
precedenti esami di concorso a procuratore dello Stato; 
      coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2
del presente decreto; 
      coloro le cui domande non sono state inviate  nei  termini  e/o
con le modalita' indicate all'art. 3 del presente decreto. 
    L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente  a  norma
dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto  30  ottobre
1933, n. 1612, dell'ammissibilita' al concorso degli aspiranti.