Art. 5 
 
    L'esame per l'accesso alla qualifica di procuratore  dello  Stato
consta di tre prove scritte e di una prova orale. Le  prove  scritte,
che devono essere svolte nel termine di  otto  ore  dalla  dettatura,
consistono: 
      a) nello svolgimento di  un  tema  teorico-pratico  di  diritto
privato e/o di diritto processuale civile; 
      b) nello svolgimento di  un  tema  teorico-pratico  di  diritto
penale e/o di procedura penale; 
      c) nello svolgimento di  un  tema  teorico-pratico  di  diritto
amministrativo sostanziale e/o processuale. 
    La prova orale concerne, oltre alle materie indicate per le prove
scritte,  il  diritto  costituzionale,  il   diritto   internazionale
privato, il diritto dell'Unione europea, il  diritto  tributario,  il
diritto del lavoro, ed elementi di informatica giuridica. 
    Le prove scritte avranno luogo nella Provincia di Roma e la prova
orale avra' luogo a Roma. 
    Tenuto conto del numero di domande di partecipazione al concorso,
l'Avvocato generale puo' disporre con proprio provvedimento  che  una
delle  prove  scritte  abbia  luogo  anticipatamente  rispetto   alle
rimanenti, individuando la data in cui essa sara' tenuta. 
    Con  apposito  avviso,  che  sara'  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami» - n. 98 del 10 dicembre 2021, verranno resi noti il  luogo,  i
giorni e l'ora in cui si svolgeranno le  prove  scritte  o  la  prova
scritta da svolgersi anticipatamente rispetto alle rimanenti. 
    Ai candidati ammessi a sostenere le prove d'esame non sara'  data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto  notizia
dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, nei giorni  e
nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale di cui al quinto comma del
presente articolo, presso la sede  d'esame  per  sostenere  le  prove
scritte o la prova da svolgersi anticipatamente; resta in  ogni  caso
fermo il potere dell'Avvocato generale di disporre  l'esclusione  dei
candidati, in qualsiasi momento  del  procedimento  concorsuale,  ove
venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione di  cui  agli
articoli 2 e 4 del presente bando. 
    Durante gli scritti sara' consentita  ai  candidati  soltanto  la
consultazione di codici, leggi e decreti dello Stato, il Corpus Iuris
e le Istituzioni di Gaio, in edizione senza note o, quanto  ai  testi
latini, con semplici annotazioni relative a varianti di lezioni. 
    I candidati che  intendano  avvalersi  di  tale  facolta'  devono
consegnare i testi da consultare presso la sede in cui si svolgeranno
gli scritti il giorno e secondo le  modalita'  che  saranno  indicate
nell'avviso di cui al quinto comma del presente articolo. 
    I  predetti  testi  dovranno  riportare  in  modo  leggibile   (a
stampatello), sulla copertina esterna ed  anche  sulla  prima  pagina
interna, le generalita' del candidato. 
    Per essere ammessi a sostenere le prove di  esame  i  concorrenti
dovranno esibire la carta d'identita' o documento  di  riconoscimento
equipollente, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.