Art. 6 
 
    La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto,
sara' composta ai sensi dell'art. 16 del  regolamento  approvato  con
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612  e  successive  modificazioni.
Nell'ipotesi che una delle prove scritte abbia luogo anticipatamente,
si provvede alla contestuale nomina di due distinte commissioni nella
composizione indicata al  predetto  art.  16.  La  prima  commissione
procede all'espletamento di tutti gli incombenti relativi alla  prova
effettuata   anticipatamente   rispetto    alle    altre,    compresa
l'individuazione della  materia  su  cui  vertera'  la  prova  stessa
mediante sorteggio tra le categorie di prove scritte di cui  all'art.
5, comma 1, lettere a), b) e c) del presente bando. 
    La seconda commissione  procede  all'espletamento  di  tutti  gli
incombenti relativi alle rimanenti prove scritte e alla prova orale. 
    Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove
scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale. 
    Per ogni prova la somma dei  punti,  divisa  per  il  numero  dei
commissari, costituisce il punto definitivo  assegnato  all'elaborato
svolto dal candidato. La commissione procede all'esame dei successivi
elaborati svolti dal  candidato  solo  se  ai  precedenti  sia  stato
attribuito almeno il punteggio di sei decimi. 
    Sono ammessi alla prova orale  soltanto  i  candidati  che  hanno
conseguito non meno  di  sei  decimi  in  ciascuna  delle  tre  prove
scritte. In ogni caso la valutazione e' espressa unicamente  mediante
punteggio numerico. 
    Nell'ipotesi   che   una   delle   prove   scritte   si    svolga
anticipatamente,  vengono  ammessi  alle  rimanenti  prove   i   soli
candidati che abbiano conseguito almeno il punteggio  di  sei  decimi
nella prova anticipata. 
    Con apposito avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nonche' nel sito internet  dell'Avvocatura
dello Stato, saranno  resi  noti  il  luogo  e  la  data  in  cui  si
svolgeranno le rimanenti  prove  scritte  unitamente  all'elenco  dei
candidati ammessi a sostenerle. 
    Il diario delle  prove  orali  sara'  fissato  dalla  commissione
giudicatrice. 
    La prova orale non si intendera' superata  se  il  candidato  non
avra' conseguito la votazione di almeno sei decimi. 
    La classificazione dei candidati e' determinata dalla somma della
media dei punti riportati nelle prove scritte e dal  punto  riportato
nella prova orale. 
    La commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel
modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato  con  regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 120. 
    A parita' di punti si applicano i criteri  preferenziali  di  cui
all'art. 7 del presente decreto.