Art. 6 La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sara' composta ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e successive modificazioni. Nell'ipotesi che una delle prove scritte abbia luogo anticipatamente, si provvede alla contestuale nomina di due distinte commissioni nella composizione indicata al predetto art. 16. La prima commissione procede all'espletamento di tutti gli incombenti relativi alla prova effettuata anticipatamente rispetto alle altre, compresa l'individuazione della materia su cui vertera' la prova stessa mediante sorteggio tra le categorie di prove scritte di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c) del presente bando. La seconda commissione procede all'espletamento di tutti gli incombenti relativi alle rimanenti prove scritte e alla prova orale. Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale. Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato all'elaborato svolto dal candidato. La commissione procede all'esame dei successivi elaborati svolti dal candidato solo se ai precedenti sia stato attribuito almeno il punteggio di sei decimi. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei decimi in ciascuna delle tre prove scritte. In ogni caso la valutazione e' espressa unicamente mediante punteggio numerico. Nell'ipotesi che una delle prove scritte si svolga anticipatamente, vengono ammessi alle rimanenti prove i soli candidati che abbiano conseguito almeno il punteggio di sei decimi nella prova anticipata. Con apposito avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' nel sito internet dell'Avvocatura dello Stato, saranno resi noti il luogo e la data in cui si svolgeranno le rimanenti prove scritte unitamente all'elenco dei candidati ammessi a sostenerle. Il diario delle prove orali sara' fissato dalla commissione giudicatrice. La prova orale non si intendera' superata se il candidato non avra' conseguito la votazione di almeno sei decimi. La classificazione dei candidati e' determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale. La commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 120. A parita' di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 7 del presente decreto.