Art. 7 I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo all'espletamento di detta prova, gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza nella nomina. I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Sono preferiti, a parita' di merito - previa presentazione di idonea documentazione - i candidati che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 giugno 1955, n. 519. Si applicano, in mancanza, le disposizioni di cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e le disposizioni generali sui titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.