Art. 8 
 
    La graduatoria e' approvata dall'Avvocato  generale  dello  Stato
sotto condizione dell'accertamento  dei  requisiti  per  l'ammissione
all'impiego ed e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale  del  personale
degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei  ministri;
di tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso  inserito  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    La graduatoria e' pubblicata altresi' sul portale di cui all'art.
3, comma 2, del presente decreto.