Art. 9 I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno nominati, nel rispetto dei limiti di cui alla vigente disciplina sulle assunzioni, procuratori dello Stato alla I classe di stipendio ed immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria stessa. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati, entro il termine che sara' stabilito. Il provvedimento di nomina sara' immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte di competenti organi di controllo. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate. Entro il primo mese di servizio i nuovi assunti, nominati sotto condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di legge, dovranno dichiarare tale possesso mediante apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, con le modalita' che saranno successivamente indicate nell'invito ad assumere servizio. Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.