Art. 9 
 
    I  concorrenti  utilmente  collocati  nella  graduatoria  saranno
nominati, nel rispetto dei limiti  di  cui  alla  vigente  disciplina
sulle assunzioni, procuratori dello Stato alla I classe di  stipendio
ed immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria stessa. 
    Essi  dovranno  assumere  servizio  nelle  sedi  in  cui  saranno
destinati, entro il termine che sara' stabilito. 
    Il provvedimento di nomina sara' immediatamente esecutivo,  salva
la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto  da
parte di competenti organi di controllo. 
    Le prestazioni di servizio rese  fino  alla  comunicazione  della
ricusazione del visto saranno comunque compensate. 
    Entro il primo mese di servizio i nuovi assunti,  nominati  sotto
condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di
legge,  dovranno   dichiarare   tale   possesso   mediante   apposita
dichiarazione sostitutiva di certificazione,  con  le  modalita'  che
saranno successivamente indicate nell'invito ad assumere servizio. 
    Le  dichiarazioni   rese   e   sottoscritte   hanno   valore   di
autocertificazione; nel caso di  falsita'  in  atti  e  dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni penali  previste  dall'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    L'amministrazione procedera' ai controlli previsti  dall'art.  71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.