LA COMMISSIONE RIPAM Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui sopra e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 4 maggio 2021 che nomina la Commissione RIPAM; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 25 marzo 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69», come novellato dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, in corso di conversione; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette; Tenuto conto, altresi', che, in caso di scopertura delle quote di riserva di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, all'atto dell'assunzione il Ministero della giustizia applichera' la riserva dei posti in favore delle categorie protette; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'art. 50, comma 1, che introduce l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione di dati personali»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e 216, recanti, rispettivamente «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509 del 1999 e classi delle lauree di cui al decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazioni dei titoli di studio accademici per l'ammissione ai concorsi pubblici; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 8 concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni o concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, in corso di conversione, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», e in particolare l'art. 14, che, allocando le necessarie risorse finanziarie, disciplina le modalita' di reclutamento a tempo determinato del nuovo profilo professionale di addetto all'ufficio per il processo, tra il personale dell'amministrazione giudiziaria, mediante concorso straordinario su base distrettuale per titoli e prova scritta, indetto dalla Commissione interministeriale RIPAM, che puo' avvalersi di Formez PA; Visto in particolare l'art. 1, comma 14, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, in corso di conversione; Visto il decreto del Ministro della giustizia del 26 luglio 2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del 31 luglio 2021, che ha determinato i contingenti distrettuali del personale amministrativo a tempo determinato addetto all'ufficio per il processo ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto il decreto del Ministro della giustizia del 26 luglio 2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del 31 luglio 2021, adottato, ai sensi dell'art. 14, comma 12, del richiamato decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione, che ha determinato le materie oggetto della prova scritta, le modalita' di nomina della commissione esaminatrice e dei comitati di vigilanza e le ulteriori misure organizzative non disciplinate direttamente dalla norma primaria; Considerata l'esigenza di reclutare personale non dirigenziale in possesso delle professionalita' individuate nel richiamato decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione e in particolare nell'art. 11, comma 1, e nell'allegato II, n. 1; Ritenuto che, in ragione di esigenze di indispensabile tempestivita' dell'attivita' di reclutamento straordinario a tempo determinato prevista nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si rende assolutamente necessario procedere secondo le modalita' semplificate previste dal richiamato decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione, e in particolare dal citato art. 14; Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, in corso di conversione, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; Tenuto conto della necessita' di garantire la tutela della salute pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da Covid-19; Tenuto conto che il presente bando disciplina, in via esclusiva, il concorso di cui al richiamato art. 14 del decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione, relativamente al primo contingente di ottomilacentosettantuno unita' con la qualifica di addetto all'ufficio per il processo, anche in deroga alla disciplina ordinaria, legislativa e regolamentare; Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del personale oggetto del presente bando di concorso, nei termini di cui all'allegato II, n. 1, al richiamato decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione; Considerato che, ai sensi della fase della valutazione dei titoli di cui al richiamato art. 14 del decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione, i titoli valutabili, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono soltanto i seguenti: a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso; b) ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso; c) eventuali abilitazioni professionali; d) il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69; e) il servizio prestato presso le Sezioni specializzate e/o gli uffici giudiziari in materia di protezione internazionale nell'ambito del Piano operativo EASO; Considerato che ai sensi del comma 4 del richiamato art. 11 del decreto-legge n. 80 del 2021 il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 del medesimo articolo, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per l'intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione: a) costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160; b) equivale ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio; c) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; d) costituisce titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116; Considerato che, ai sensi del comma 5 del richiamato art. 11 del decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione, l'amministrazione giudiziaria, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, puo' prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in possesso dell'attestazione di servizio prestato con merito al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 del medesimo articolo ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della terza area professionale, prevedere una riserva in favore del personale assunto ai sensi del medesimo articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento; Ritenuto che occorre altresi' valorizzare, per espresso dettato normativo, quali specifici titoli di preferenza nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia, i tirocini svolti ai sensi art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dal-la legge 9 agosto 2013, n. 98; Vista la nota del Ministero della giustizia prot. n. 0165152.U del 3 agosto 2021, contenente la richiesta di attivazione, tramite la Commissione interministeriale RIPAM, di una procedura concorsuale per ottomilacentosettantuno unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nel nuovo profilo di addetto all'ufficio per il processo dell'amministrazione giudiziaria; Delibera: Art. 1 Posti messi a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, di cui: Codice CASS - Corte di cassazione - duecento unita' (di cui dieci riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); Codice AN - Distretto della Corte di Appello di Ancona - centoquaranta unita' (di cui cinque riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); Codice BA - Distretto della Corte di Appello di Bari - trecentosei unita' (di cui dodici riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); Codice BO - Distretto della Corte di Appello di Bologna - quattrocentoventidue unita' (di cui diciassette riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); Codice BS - Distretto della Corte di Appello di Brescia - duecentoquarantotto unita' (di cui undici riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); Codice CA - Distretto della Corte di Appello di Cagliari - duecentoquarantotto unita' (di cui tredici riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); Codice CL - Distretto della Corte di Appello di Caltanissetta - centosei unita' (di cui sette riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); Codice CB - Distretto della Corte di Appello di Campobasso - cinquantuno unita' (di cui tre riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); Codice CT - Distretto della Corte di Appello di Catania - trecentotrentuno unita' (di cui quindici riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); Codice CZ - Distretto della Corte di Appello di Catanzaro - trecentoquattro unita' (di cui quattordici riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); Codice FI - Distretto della Corte di Appello di Firenze - quattrocentoquarantasei unita' (di cui sedici riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); Codice GE - Distretto della Corte di Appello di Genova - duecentocinquantuno unita' (di cui dieci riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); Codice AQ - Distretto della Corte di Appello dell'Aquila - centonovanta unita' (di cui nove riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); Codice LE - Distretto della Corte di Appello di Lecce - trecentotre unita' (di cui quindici riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); Codice ME - Distretto della Corte di Appello di Messina - centoquarantotto unita' (di cui sette riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); Codice MI - Distretto della Corte di Appello di Milano - seicentottanta unita' (di cui ventiquattro riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); Codice NA - Distretto della Corte di Appello di Napoli - novecentocinquantasei unita' (di cui trentatre' riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); Codice PA - Distretto della Corte di Appello di Palermo - quattrocentodieci unita' (di cui sedici riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); Codice PG - Distretto della Corte di Appello di Perugia - centosette unita' (di cui sette riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); Codice PZ - Distretto della Corte di Appello di Potenza - centoventicinque unita' (di cui otto riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); Codice RC - Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria - duecentotto unita' (di cui dieci riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); Codice RM - Distretto della Corte di Appello di Roma - ottocentoquarantatre unita' (di cui ventisette riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); Codice SA - Distretto della Corte di Appello di Salerno - duecentodiciotto unita' (di cui dieci riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); Codice TO - Distretto della Corte di Appello di Torino - quattrocentouno unita' (di cui dodici riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); Codice TS - Distretto della Corte di Appello di Trieste - centoquarantuno unita' (di cui otto riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); Codice VE - Distretto della Corte di Appello di Venezia - trecentottantotto unita' (di cui sedici riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati). 2. Il candidato puo' presentare domanda per uno solo dei codici di concorso indicati al comma 1. 3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. La suddetta percentuale del trenta per cento e' computata sui posti previsti per ogni singolo Distretto. 4. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, sono valutate esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 8. 5. Ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2021, n. 80, e' inoltre riservata una specifica quota di posti secondo quanto indicato al comma 1.