LA COMMISSIONE RIPAM 
 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
Covid-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  Statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione  del  testo  unico  di  cui
sopra e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 maggio 2021 che nomina la Commissione RIPAM; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici  e  della  commissione  per
l'attuazione  del  progetto  di  riqualificazione   delle   pubbliche
amministrazioni (RIPAM)»; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il  decreto  legislativo  25  marzo  2010,  n.  6,  recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a  norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69», come  novellato  dal
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, in corso di conversione; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» ed in particolare gli articoli 3 e 18,  comma
2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette; 
    Tenuto conto, altresi', che, in caso di scopertura delle quote di
riserva di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della  legge  12  marzo
1999, n. 68, all'atto dell'assunzione il  Ministero  della  giustizia
applichera' la riserva dei posti in favore delle categorie protette; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'art. 50, comma
1, che introduce l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678
e 1014; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme  in  materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  «Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice in materia di protezione di dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e 216, recanti,
rispettivamente «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita'
di trattamento  tra  le  persone,  indipendentemente  dalla  razza  e
dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la
parita' di trattamento in materia di occupazione e di  condizioni  di
lavoro»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,  n.  509,  concernente  il
«Regolamento recante norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999,  n.  509,
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione   e   l'innovazione   9   luglio   2009   concernente
l'equiparazione tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509  del
1999 e classi delle lauree di cui al decreto n. 270 del 2004, ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione  e  l'innovazione  9  luglio  2009  in   materia   di
equiparazioni tra diplomi di lauree di  vecchio  ordinamento,  lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509 del 1999  e  lauree  magistrali
(LM) ex decreto n. 270 del 2004,  ai  fini  della  partecipazione  ai
pubblici concorsi; 
    Vista la normativa in materia di  equipollenze  ed  equiparazioni
dei  titoli  di  studio  accademici  per  l'ammissione  ai   concorsi
pubblici; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche  ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8 concernente l'invio  per  via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni o concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  in  corso  di
conversione, recante  «Misure  urgenti  per  il  rafforzamento  della
capacita' amministrativa delle pubbliche  amministrazioni  funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e
per l'efficienza della giustizia», e in particolare l'art.  14,  che,
allocando le necessarie risorse finanziarie, disciplina le  modalita'
di reclutamento a tempo determinato del nuovo  profilo  professionale
di  addetto  all'ufficio  per   il   processo,   tra   il   personale
dell'amministrazione giudiziaria, mediante concorso straordinario  su
base  distrettuale  per  titoli  e  prova  scritta,   indetto   dalla
Commissione interministeriale RIPAM, che puo' avvalersi di Formez PA; 
    Visto in particolare l'art. 1, comma 14, del citato decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, in corso di conversione; 
    Visto il decreto del Ministro della giustizia del 26 luglio 2021,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del
31 luglio 2021, che ha determinato  i  contingenti  distrettuali  del
personale amministrativo a tempo determinato addetto all'ufficio  per
il processo ai sensi degli articoli  11  e  12  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, recante  «Misure  urgenti  per  il  rafforzamento
della  capacita'  amministrativa  delle   pubbliche   amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 
    Visto il decreto del Ministro della giustizia del 26 luglio 2021,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del
31 luglio 2021, adottato,  ai  sensi  dell'art.  14,  comma  12,  del
richiamato decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione, che
ha determinato le materie oggetto della prova scritta,  le  modalita'
di nomina della commissione esaminatrice e dei comitati di  vigilanza
e le ulteriori misure  organizzative  non  disciplinate  direttamente
dalla norma primaria; 
    Considerata l'esigenza di reclutare personale non dirigenziale in
possesso   delle   professionalita'   individuate   nel    richiamato
decreto-legge  n.  80  del  2021,  in  corso  di  conversione  e   in
particolare nell'art. 11, comma 1, e nell'allegato II, n. 1; 
    Ritenuto  che,  in  ragione   di   esigenze   di   indispensabile
tempestivita' dell'attivita' di reclutamento  straordinario  a  tempo
determinato prevista nell'ambito del Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, si rende assolutamente necessario  procedere  secondo  le
modalita' semplificate previste dal richiamato  decreto-legge  n.  80
del 2021, in corso di conversione, e in particolare dal  citato  art.
14; 
    Visto il decreto-legge 23  luglio  2021,  n.  105,  in  corso  di
conversione, recante «Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica  da  Covid-19  e  per  l'esercizio  in  sicurezza   di
attivita' sociali ed economiche»; 
    Tenuto conto della necessita' di garantire la tutela della salute
pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da Covid-19; 
    Tenuto conto che il presente bando disciplina, in via  esclusiva,
il concorso di cui al richiamato art. 14 del decreto-legge n. 80  del
2021, in corso di conversione, relativamente al primo contingente  di
ottomilacentosettantuno  unita'   con   la   qualifica   di   addetto
all'ufficio  per  il  processo,  anche  in  deroga  alla   disciplina
ordinaria, legislativa e regolamentare; 
    Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del
personale oggetto del presente bando di concorso, nei termini di  cui
all'allegato II, n. 1, al richiamato decreto-legge n. 80 del 2021, in
corso di conversione; 
    Considerato che, ai sensi della fase della valutazione dei titoli
di cui al richiamato art. 14 del decreto-legge n.  80  del  2021,  in
corso di conversione,  i  titoli  valutabili,  con  attribuzione  dei
punteggi fissi indicati  nel  bando  di  concorso,  sono  soltanto  i
seguenti: a) votazione relativa al solo titolo  di  studio  richiesto
per  l'accesso;  b)   ulteriori   titoli   universitari   in   ambiti
disciplinari attinenti al profilo  messo  a  concorso;  c)  eventuali
abilitazioni professionali; d) il positivo espletamento del tirocinio
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del  decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69; e) il  servizio  prestato  presso  le  Sezioni
specializzate e/o gli uffici  giudiziari  in  materia  di  protezione
internazionale nell'ambito del Piano operativo EASO; 
    Considerato che ai sensi del comma 4 del richiamato art.  11  del
decreto-legge n. 80 del  2021  il  servizio  prestato  con  merito  e
debitamente attestato al termine  del  rapporto  di  lavoro  a  tempo
determinato di cui al comma  1  del  medesimo  articolo,  qualora  la
prestazione lavorativa sia stata svolta per l'intero  periodo  sempre
presso la sede di  prima  assegnazione:  a)  costituisce  titolo  per
l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma  dell'art.  2
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160; b) equivale ad un anno
di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato
e di notaio; c) equivale ad un anno  di  frequenza  dei  corsi  della
scuola di  specializzazione  per  le  professioni  legali,  fermo  il
superamento delle verifiche intermedie e delle prove  finali  d'esame
di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.  398;
d) costituisce titolo di preferenza per l'accesso  alla  magistratura
onoraria ai sensi dell'art. 4, comma 3, del  decreto  legislativo  13
luglio 2017, n. 116; 
    Considerato che, ai sensi del comma 5 del richiamato art. 11  del
decreto-legge  n.   80   del   2021,   in   corso   di   conversione,
l'amministrazione  giudiziaria,   nelle   successive   procedure   di
selezione per il personale  a  tempo  indeterminato,  puo'  prevedere
l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati  in
possesso dell'attestazione di servizio prestato con merito al termine
del rapporto di lavoro a tempo determinato di  cui  al  comma  1  del
medesimo  articolo  ovvero,  alternativamente,  nei   soli   concorsi
pubblici per le qualifiche della terza area professionale,  prevedere
una riserva in favore del personale assunto  ai  sensi  del  medesimo
articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento; 
    Ritenuto che occorre altresi' valorizzare, per  espresso  dettato
normativo, quali  specifici  titoli  di  preferenza  nelle  procedure
concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia, i  tirocini
svolti ai sensi art. 37, comma 11, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, nonche' ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dal-la legge 9 agosto 2013,  n.
98; 
    Vista la nota del Ministero della giustizia  prot.  n.  0165152.U
del 3 agosto 2021, contenente la richiesta di attivazione, tramite la
Commissione interministeriale RIPAM, di una procedura concorsuale per
ottomilacentosettantuno  unita'  di  personale  non  dirigenziale  da
inquadrare nel nuovo profilo di addetto all'ufficio per  il  processo
dell'amministrazione giudiziaria; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, su  base
distrettuale,  per   il   reclutamento   a   tempo   determinato   di
ottomilacentosettantuno  unita'   di   personale   non   dirigenziale
dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con  il  profilo  di
addetto all'ufficio per il processo, da inquadrare tra  il  personale
del Ministero della giustizia, di cui: 
    Codice CASS - Corte di cassazione - duecento unita' (di cui dieci
riservate ai  candidati  in  possesso  della  laurea  in  economia  e
commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice AN  -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Ancona  -
centoquaranta  unita'  (di  cui  cinque  riservate  ai  candidati  in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze  politiche
o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice  BA  -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Bari   -
trecentosei unita' (di cui dodici riservate ai candidati in  possesso
della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o  titoli
equipollenti o equiparati); 
    Codice BO -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Bologna  -
quattrocentoventidue  unita'  (di  cui   diciassette   riservate   ai
candidati in possesso della laurea  in  economia  e  commercio  o  in
scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice BS -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Brescia  -
duecentoquarantotto unita' (di cui undici riservate ai  candidati  in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze  politiche
o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice CA - Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Cagliari  -
duecentoquarantotto unita' (di cui tredici riservate ai candidati  in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze  politiche
o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice CL - Distretto della Corte di Appello di  Caltanissetta  -
centosei unita' (di cui sette  riservate  ai  candidati  in  possesso
della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o  titoli
equipollenti o equiparati); 
    Codice CB - Distretto della Corte  di  Appello  di  Campobasso  -
cinquantuno unita' (di cui tre riservate  ai  candidati  in  possesso
della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o  titoli
equipollenti o equiparati); 
    Codice CT -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Catania  -
trecentotrentuno unita' (di cui quindici riservate  ai  candidati  in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze  politiche
o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice CZ - Distretto della  Corte  di  Appello  di  Catanzaro  -
trecentoquattro unita' (di cui quattordici riservate ai candidati  in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze  politiche
o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice FI -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Firenze  -
quattrocentoquarantasei unita' (di cui sedici riservate ai  candidati
in possesso della  laurea  in  economia  e  commercio  o  in  scienze
politiche o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice GE  -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Genova  -
duecentocinquantuno unita' (di cui dieci riservate  ai  candidati  in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze  politiche
o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice AQ -  Distretto  della  Corte  di  Appello  dell'Aquila  -
centonovanta unita' (di cui nove riservate ai candidati  in  possesso
della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o  titoli
equipollenti o equiparati); 
    Codice  LE  -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Lecce  -
trecentotre  unita'  (di  cui  quindici  riservate  ai  candidati  in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze  politiche
o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice ME -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Messina  -
centoquarantotto unita' (di  cui  sette  riservate  ai  candidati  in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze  politiche
o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice MI  -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Milano  -
seicentottanta unita' (di cui ventiquattro riservate ai candidati  in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze  politiche
o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice NA  -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Napoli  -
novecentocinquantasei  unita'  (di  cui   trentatre'   riservate   ai
candidati in possesso della laurea  in  economia  e  commercio  o  in
scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice PA -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Palermo  -
quattrocentodieci unita' (di cui sedici  riservate  ai  candidati  in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze  politiche
o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice PG -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Perugia  -
centosette unita' (di cui sette riservate ai  candidati  in  possesso
della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o  titoli
equipollenti o equiparati); 
    Codice PZ -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Potenza  -
centoventicinque unita'  (di  cui  otto  riservate  ai  candidati  in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze  politiche
o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice RC - Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria -
duecentotto unita' (di cui dieci riservate ai candidati  in  possesso
della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o  titoli
equipollenti o equiparati); 
    Codice  RM  -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Roma   -
ottocentoquarantatre unita' (di cui ventisette riservate ai candidati
in possesso della  laurea  in  economia  e  commercio  o  in  scienze
politiche o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice SA -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Salerno  -
duecentodiciotto unita' (di  cui  dieci  riservate  ai  candidati  in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze  politiche
o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice TO  -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Torino  -
quattrocentouno unita' (di  cui  dodici  riservate  ai  candidati  in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze  politiche
o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice TS -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Trieste  -
centoquarantuno  unita'  (di  cui  otto  riservate  ai  candidati  in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze  politiche
o titoli equipollenti o equiparati); 
    Codice VE -  Distretto  della  Corte  di  Appello  di  Venezia  -
trecentottantotto unita' (di cui sedici  riservate  ai  candidati  in
possesso della laurea in economia e commercio o in scienze  politiche
o titoli equipollenti o equiparati). 
    2. Il candidato puo' presentare domanda per uno solo  dei  codici
di concorso indicati al comma 1. 
    3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento  dei  posti  e'  riservato  ai
volontari in ferma  breve  e  ferma  prefissata  delle  Forze  armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo  di  rafferma,  ai
volontari  in  servizio  permanente,  nonche'   agli   ufficiali   di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali  in  ferma  prefissata
che hanno completato  senza  demerito  la  ferma  contratta,  ove  in
possesso dei requisiti previsti dal bando.  La  suddetta  percentuale
del trenta per cento e' computata sui posti previsti per ogni singolo
Distretto. 
    4. Le riserve di legge, in applicazione della normativa  vigente,
sono  valutate  esclusivamente  all'atto  della  formulazione   della
graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 8. 
    5. Ai candidati in possesso della laurea in economia e  commercio
o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati,  ai  sensi
dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2021, n.  80,
e' inoltre riservata una specifica  quota  di  posti  secondo  quanto
indicato al comma 1.