Art. 14
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si
applica - tenuto conto della specialita' della procedura alla luce
della delega ex art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 - la disciplina regolamentare in materia di concorsi del
Ministero della giustizia.
3. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
4. Resta ferma la facolta' della Commissione RIPAM di disporre
con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti
requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della
documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla
medesima procedura concorsuale.
5. L'amministrazione della giustizia si riserva analoga facolta',
disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima,
in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei
requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.
Roma, 4 agosto 2021
Per il Dipartimento della funzione pubblica
Fiori
Per il Ministero dell'economia e delle finanze
Castaldi
Per il Ministero dell'interno
Nicolo'