Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione nonche' al momento dell'assunzione in servizio: a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono ammessi altresi' i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174; b) eta' non inferiore a diciotto anni; c) possesso di laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici; ovvero diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in Giurisprudenza; ovvero laurea specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica: ovvero laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza; nonche', nei soli limiti di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 1, in possesso di: laurea (L) in: L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; e titoli equiparati ed equipollenti; ovvero diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in: Economia e commercio; Scienze politiche; e titoli equiparati ed equipollenti; ovvero laurea specialistica (LS) in: 64/S Scienze dell'economia; 84/S Scienze economico-aziendali; 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 60/S Relazioni internazionali; 70/S Scienze della politica; 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni; 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 89/S Sociologia; 99/S Studi europei; e titoli equiparati ed equipollenti; ovvero laurea magistrale (LM) in: LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell'economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei; e titoli equiparati ed equipollenti; I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso, in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it d) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sara' accertato prima dell'assunzione all'impiego; e) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; f) godimento dei diritti civili e politici; g) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; i) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; j) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana. 2. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti punti f), g) e j) si applicano solo in quanto compatibili. 3. I candidati vengono ammessi alla prova scritta con riserva. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il possesso del requisito delle qualita' morali e di condotta, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 10, dall'art. 6, commi 3 e 9, dall'art. 7, comma 5, dall'art. 9, comma 6, e dall'art. 14, commi 4 e 5.