Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti
requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei
termini di presentazione della domanda di partecipazione nonche' al
momento dell'assunzione in servizio:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato
membro dell'Unione europea. Sono ammessi altresi' i familiari di
cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea,
che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai
sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per
i soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui
all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174;
b) eta' non inferiore a diciotto anni;
c) possesso di laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi
giuridici;
ovvero
diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in
Giurisprudenza;
ovvero
laurea specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S
Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica:
ovvero
laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza;
nonche', nei soli limiti di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 1, in
possesso di:
laurea (L) in: L-18 Scienze dell'economia e della gestione
aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle
relazioni internazionali; e titoli equiparati ed equipollenti;
ovvero
diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in: Economia e
commercio; Scienze politiche; e titoli equiparati ed equipollenti;
ovvero
laurea specialistica (LS) in: 64/S Scienze dell'economia;
84/S Scienze economico-aziendali; 57/S Programmazione e gestione
delle politiche e dei servizi sociali; 60/S Relazioni internazionali;
70/S Scienze della politica; 71/S Scienze delle pubbliche
amministrazioni; 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 89/S
Sociologia; 99/S Studi europei; e titoli equiparati ed equipollenti;
ovvero
laurea magistrale (LM) in: LM-77 Scienze economico-aziendali;
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 Relazioni
internazionali; LM-56 Scienze dell'economia; LM-62 Scienze della
politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-81
Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 Sociologia e ricerca
sociale; LM-90 Studi europei; e titoli equiparati ed equipollenti;
I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso universita'
o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso
di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da
uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il
titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca, ai
sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di
equivalenza. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di
concorso, in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La
dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il
provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri
concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la
richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica www.funzionepubblica.gov.it
d) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il
concorso si riferisce. Tale requisito sara' accertato prima
dell'assunzione all'impiego;
e) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) godimento dei diritti civili e politici;
g) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle
corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
i) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
j) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei
riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa
italiana.
2. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti punti f), g) e
j) si applicano solo in quanto compatibili.
3. I candidati vengono ammessi alla prova scritta con riserva.
L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il possesso del
requisito delle qualita' morali e di condotta, fermo restando quanto
previsto dall'art. 4, comma 10, dall'art. 6, commi 3 e 9, dall'art.
7, comma 5, dall'art. 9, comma 6, e dall'art. 14, commi 4 e 5.