Art. 3 Procedura concorsuale 1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze della commissione esaminatrice. 2. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione RIPAM si avvarra' anche di Formez PA. 3. Il concorso sara' espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi: a) valutazione dei titoli, secondo la disciplina dell'art. 6, distinta per i codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, che avverra' mediante il ricorso a piattaforme digitali. La valutazione e' finalizzata all'ammissione alla prova scritta di un numero di candidati per ciascuno distretto di cui al precedente art. 1, comma 1, pari a venti volte il numero dei relativi posti messi a concorso. Ai fini della votazione complessiva, il voto conseguito nella valutazione dei titoli e' sommato al voto riportato nella prova scritta di cui all'art. 7; b) prova scritta, secondo la disciplina dell'art. 7, riservata a un numero massimo di candidati pari a venti volte il numero dei posti a concorso in ciascun distretto oltre eventuali ex aequo, come risultante all'esito della fase a). La prova scritta si svolgera' esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali, anche presso sedi decentrate che verranno comunicate con le modalita' di cui all'art. 4 e anche con piu' sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. 4. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, redige la graduatoria definitiva di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova scritta, nei termini di cui agli articoli 8 e 10. I primi classificati in ciascuna graduatoria di merito, in numero pari ai posti disponibili e tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'art. 1, saranno nominati vincitori e assegnati al Ministero della giustizia per l'assunzione a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'art. 13.