Art. 3
Procedura concorsuale
1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente
bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti
Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze
della commissione esaminatrice.
2. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione
RIPAM si avvarra' anche di Formez PA.
3. Il concorso sara' espletato in base alle procedure di seguito
indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi:
a) valutazione dei titoli, secondo la disciplina dell'art. 6,
distinta per i codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, che
avverra' mediante il ricorso a piattaforme digitali. La valutazione
e' finalizzata all'ammissione alla prova scritta di un numero di
candidati per ciascuno distretto di cui al precedente art. 1, comma
1, pari a venti volte il numero dei relativi posti messi a concorso.
Ai fini della votazione complessiva, il voto conseguito nella
valutazione dei titoli e' sommato al voto riportato nella prova
scritta di cui all'art. 7;
b) prova scritta, secondo la disciplina dell'art. 7, riservata
a un numero massimo di candidati pari a venti volte il numero dei
posti a concorso in ciascun distretto oltre eventuali ex aequo, come
risultante all'esito della fase a). La prova scritta si svolgera'
esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme
digitali, anche presso sedi decentrate che verranno comunicate con le
modalita' di cui all'art. 4 e anche con piu' sessioni consecutive non
contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita'
delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di
selettivita' tra tutti i partecipanti.
4. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di
concorso di cui all'art. 1, comma 1, redige la graduatoria definitiva
di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli
al voto riportato nella prova scritta, nei termini di cui agli
articoli 8 e 10. I primi classificati in ciascuna graduatoria di
merito, in numero pari ai posti disponibili e tenuto conto delle
riserve dei posti di cui all'art. 1, saranno nominati vincitori e
assegnati al Ministero della giustizia per l'assunzione a tempo
determinato, secondo quanto previsto dall'art. 13.