Art. 3 
 
                        Procedura concorsuale 
 
    1. Nell'ambito della procedura concorsuale  di  cui  al  presente
bando la  Commissione  interministeriale  RIPAM,  da  ora  in  avanti
Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le  competenze
della commissione esaminatrice. 
    2. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione
RIPAM si avvarra' anche di Formez PA. 
    3. Il concorso sara' espletato in base alle procedure di  seguito
indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi: 
      a) valutazione dei titoli, secondo la disciplina  dell'art.  6,
distinta per i codici di concorso di cui all'art.  1,  comma  1,  che
avverra' mediante il ricorso a piattaforme digitali.  La  valutazione
e' finalizzata all'ammissione alla prova  scritta  di  un  numero  di
candidati per ciascuno distretto di cui al precedente art.  1,  comma
1, pari a venti volte il numero dei relativi posti messi a  concorso.
Ai  fini  della  votazione  complessiva,  il  voto  conseguito  nella
valutazione dei titoli e'  sommato  al  voto  riportato  nella  prova
scritta di cui all'art. 7; 
      b) prova scritta, secondo la disciplina dell'art. 7,  riservata
a un numero massimo di candidati pari a venti  volte  il  numero  dei
posti a concorso in ciascun distretto oltre eventuali ex aequo,  come
risultante all'esito della fase a). La  prova  scritta  si  svolgera'
esclusivamente  mediante  strumentazione  informatica  e  piattaforme
digitali, anche presso sedi decentrate che verranno comunicate con le
modalita' di cui all'art. 4 e anche con piu' sessioni consecutive non
contestuali, assicurando  comunque  la  trasparenza  e  l'omogeneita'
delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo  grado  di
selettivita' tra tutti i partecipanti. 
    4. La  commissione  esaminatrice,  per  ciascuno  dei  codici  di
concorso di cui all'art. 1, comma 1, redige la graduatoria definitiva
di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione  dei  titoli
al voto riportato nella  prova  scritta,  nei  termini  di  cui  agli
articoli 8 e 10. I primi  classificati  in  ciascuna  graduatoria  di
merito, in numero pari ai posti  disponibili  e  tenuto  conto  delle
riserve dei posti di cui all'art. 1,  saranno  nominati  vincitori  e
assegnati al Ministero  della  giustizia  per  l'assunzione  a  tempo
determinato, secondo quanto previsto dall'art. 13.