Art. 5 Commissione esaminatrice 1. La Commissione RIPAM nomina una commissione esaminatrice competente per tutti i codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei criteri indicati dall'art. 14, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione, e dal decreto del Ministro della giustizia del 26 luglio 2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del 31 luglio 2021. La commissione esaminatrice e' competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa la formazione delle graduatorie definitive di merito. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua inglese. 2. Secondo quanto disposto dall'art. 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la commissione esaminatrice, allorquando non sia richiesta la presenza fisica dell'organo collegiale, puo' svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'art. 7, la Commissione RIPAM puo' nominare appositi comitati di vigilanza.