Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La  Commissione  RIPAM  nomina  una  commissione  esaminatrice
competente per tutti i codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1,
sulla  base  dei  criteri  indicati  dall'art.  14,  comma   6,   del
decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione, e dal  decreto
del Ministro della giustizia  del  26  luglio  2021,  pubblicato  nel
Bollettino Ufficiale del Ministero  della  giustizia  del  31  luglio
2021. La commissione esaminatrice e' competente per l'espletamento di
tutte le fasi del concorso, compresa la formazione delle  graduatorie
definitive di merito. Alla commissione  esaminatrice  possono  essere
aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della
lingua inglese. 
    2. Secondo quanto disposto dall'art.  249  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, la commissione esaminatrice, allorquando non  sia
richiesta la presenza fisica dell'organo collegiale, puo' svolgere  i
propri  lavori  in  modalita'  telematica,  garantendo  comunque   la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 
    3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'art.  7,  la
Commissione RIPAM puo' nominare appositi comitati di vigilanza.