Art. 5
Commissione esaminatrice
1. La Commissione RIPAM nomina una commissione esaminatrice
competente per tutti i codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1,
sulla base dei criteri indicati dall'art. 14, comma 6, del
decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione, e dal decreto
del Ministro della giustizia del 26 luglio 2021, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del 31 luglio
2021. La commissione esaminatrice e' competente per l'espletamento di
tutte le fasi del concorso, compresa la formazione delle graduatorie
definitive di merito. Alla commissione esaminatrice possono essere
aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della
lingua inglese.
2. Secondo quanto disposto dall'art. 249 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, la commissione esaminatrice, allorquando non sia
richiesta la presenza fisica dell'organo collegiale, puo' svolgere i
propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'art. 7, la
Commissione RIPAM puo' nominare appositi comitati di vigilanza.