Art. 6 
 
       Valutazione dei titoli e ammissione alla prova scritta 
 
    1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici  di  concorso
di cui all'art. 1, comma 1,  e'  effettuata  sulla  base  dei  titoli
dichiarati dai candidati al momento della domanda  di  ammissione  al
concorso. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione
della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo  i  titoli
completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. 
    2. Per  la  valutazione  dei  titoli  possono  essere  attribuiti
complessivamente 15 punti, cosi' ripartiti: 
      a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento  al
titolo di studio conseguito con miglior  profitto  tra  tutti  quelli
dichiarati per l'ammissione al concorso): 
        i. 110 e lode, punti 3,00; 
        ii. 110, punti 2,75; 
        iii. 109, punti 2,50; 
        iv. 108, punti 2,25; 
        v. 107, punti 2,00; 
        vi. 106, punti 1,90; 
        vii. 105, punti 1,80; 
        viii. 104, punti 1,70; 
        ix. 103, punti 1,60; 
        x. 102, punti 1,50; 
        xi. 101, punti 1,40; 
        xii. 100, punti 1,30; 
        xiii. 99, punti 1,20; 
        xiv. da 96 a 98, punti 1,10; 
        xv. da 92 a 95, punti 1,00; 
        xvi. da 87 a 91, punti 0,90; 
        xvii. da 81 a 86, punti 0,80; 
        xviii. da 74 a 80, punti 0,70; 
        xix. da 68 a 73, punti 0,60; 
        xx. da 66 a 67, punti 0,50. 
      Qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal
termine ultimo per la presentazione  della  domanda,  individuato  ai
sensi dell'art. 4,  comma  2,  i  punteggi  previsti  dalla  presente
lettera sono raddoppiati; 
      b) sino a un massimo di  punti  5,00  per  eventuali  ulteriori
titoli  universitari  in  ambiti  attinenti  al  profilo  di  addetto
all'ufficio per il processo: 
        i.  diploma  di  laurea  o   laurea   magistrale   o   laurea
specialistica che  siano  il  proseguimento  della  laurea  triennale
indicata quale titolo di studio richiesto per  la  partecipazione  al
concorso: punti 2,00; 
        ii. master universitari di  primo  livello:  punti  0,50  per
ciascuno, fino a un massimo di punti 1,00; 
        iii. master universitari di secondo livello: punti  0,75  per
ciascuno, fino a un massimo di punti 1,50; 
        iv. diplomi di specializzazione  (DS),  ivi  compresi  quelli
rilasciati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali
(SSPL): punti 1,50; 
        v. dottorato di ricerca (PhD): punti 3,00; 
      c) punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato; 
      d) punti 3,00 per l'abilitazione alla  professione  di  dottore
commercialista ed alla professione di esperto contabile; 
      e) punti 4,00  per  lo  svolgimento,  con  esito  positivo,  il
tirocinio  presso  uffici  giudiziari  ai  sensi  dell'art.  73   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
      f) punti 2,00 per il servizio prestato quale  research  officer
presso le sezioni specializzate e/o gli uffici giudiziari in  materia
di immigrazione, protezione internazionale  e  liberale  circolazione
nell'Unione europea, nell'ambito  del  Piano  operativo  dell'Ufficio
europeo di sostegno per l'asilo - EASO; 
    3. Salvo quanto specificato al successivo art. 8, il possesso dei
titoli di cui al  comma  2  deve  essere  documentato  esclusivamente
mediante autocertificazione tramite il sistema «Step-One 2019».  Ogni
incompletezza dei  dati  e  delle  autocertificazioni  ivi  richiesti
cagioneranno il mancato riconoscimento del titolo.  L'indicazione  di
dati non corretti comporta la esclusione dal concorso. 
    4. Formez PA trasmette alla commissione esaminatrice gli  elenchi
dei candidati  in  ordine  decrescente  di  punteggio,  distinti  per
ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, con  il
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e con l'indicazione
del  titolo  di  studio  dichiarato  dai  candidati  ai  fini   della
partecipazione al concorso. Per ciascuno dei codici  di  concorso  di
cui al precedente art. 1, comma 1, la commissione esaminatrice redige
una graduatoria preliminare relativa  ai  punteggi  conseguiti  nella
valutazione dei titoli e formata tenendo  conto  delle  quote  per  i
candidati in possesso della laurea  in  economia  e  commercio  o  in
scienze  politiche.  Tale  graduatoria  e'  pubblicata  sul   sistema
«Step-One 2019», con indicazione dell'ammissione o  meno  alla  prova
scritta. Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni  effetto
di legge e i candidati non riceveranno ulteriori comunicazioni. 
    5. Sul sistema «Step-One 2019» e sul  sito  del  Ministero  della
giustizia,  almeno  dieci  giorni  prima  del  suo  svolgimento,   e'
pubblicato il diario delle prove  scritte,  con  l'indicazione  della
sede e dell'ora in cui si svolgera' la prova, le  modalita'  del  suo
svolgimento, il numero di quesiti, la durata della prova,  i  criteri
di attribuzione  dei  punteggi,  le  misure  a  tutela  della  salute
pubblica a fronte della situazione epidemiologica. Tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    6. Eventuali ulteriori prescrizioni  specifiche  in  ordine  alla
prova potranno  essere  disposte  dalla  commissione  esaminatrice  e
comunicate tramite pubblicazione sul sistema «Step-One  2019»  e  sul
sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    7. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei  quesiti
prima dello svolgimento della prova scritta. 
    8. I candidati  ammessi  a  sostenere  la  prova  scritta  devono
presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e nell'ora stabilita,
nel pieno rispetto di ogni misura socio-sanitaria di  contrasto  alla
pandemia e di prevenzione del contagio  da  Covid-19  disposta  dalle
competenti autorita', con un  valido  documento  di  riferimento,  il
codice fiscale e la ricevuta, anche in formato  digitale,  rilasciata
dal sistema «Step-One 2019» al  momento  della  compilazione  on-line
della domanda. 
    9. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova scritta  nella
data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa,  ancorche'  dovuta  a
forza maggiore, nonche' la violazione  delle  misure  per  la  tutela
della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui
ai commi 5 e 8, comporta l'esclusione dal concorso.