Art. 6 Valutazione dei titoli e ammissione alla prova scritta 1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, e' effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati al momento della domanda di ammissione al concorso. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. 2. Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti complessivamente 15 punti, cosi' ripartiti: a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso): i. 110 e lode, punti 3,00; ii. 110, punti 2,75; iii. 109, punti 2,50; iv. 108, punti 2,25; v. 107, punti 2,00; vi. 106, punti 1,90; vii. 105, punti 1,80; viii. 104, punti 1,70; ix. 103, punti 1,60; x. 102, punti 1,50; xi. 101, punti 1,40; xii. 100, punti 1,30; xiii. 99, punti 1,20; xiv. da 96 a 98, punti 1,10; xv. da 92 a 95, punti 1,00; xvi. da 87 a 91, punti 0,90; xvii. da 81 a 86, punti 0,80; xviii. da 74 a 80, punti 0,70; xix. da 68 a 73, punti 0,60; xx. da 66 a 67, punti 0,50. Qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati; b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo: i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00; ii. master universitari di primo livello: punti 0,50 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,00; iii. master universitari di secondo livello: punti 0,75 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,50; iv. diplomi di specializzazione (DS), ivi compresi quelli rilasciati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali (SSPL): punti 1,50; v. dottorato di ricerca (PhD): punti 3,00; c) punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato; d) punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista ed alla professione di esperto contabile; e) punti 4,00 per lo svolgimento, con esito positivo, il tirocinio presso uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; f) punti 2,00 per il servizio prestato quale research officer presso le sezioni specializzate e/o gli uffici giudiziari in materia di immigrazione, protezione internazionale e liberale circolazione nell'Unione europea, nell'ambito del Piano operativo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO; 3. Salvo quanto specificato al successivo art. 8, il possesso dei titoli di cui al comma 2 deve essere documentato esclusivamente mediante autocertificazione tramite il sistema «Step-One 2019». Ogni incompletezza dei dati e delle autocertificazioni ivi richiesti cagioneranno il mancato riconoscimento del titolo. L'indicazione di dati non corretti comporta la esclusione dal concorso. 4. Formez PA trasmette alla commissione esaminatrice gli elenchi dei candidati in ordine decrescente di punteggio, distinti per ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, con il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e con l'indicazione del titolo di studio dichiarato dai candidati ai fini della partecipazione al concorso. Per ciascuno dei codici di concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, la commissione esaminatrice redige una graduatoria preliminare relativa ai punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e formata tenendo conto delle quote per i candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche. Tale graduatoria e' pubblicata sul sistema «Step-One 2019», con indicazione dell'ammissione o meno alla prova scritta. Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto di legge e i candidati non riceveranno ulteriori comunicazioni. 5. Sul sistema «Step-One 2019» e sul sito del Ministero della giustizia, almeno dieci giorni prima del suo svolgimento, e' pubblicato il diario delle prove scritte, con l'indicazione della sede e dell'ora in cui si svolgera' la prova, le modalita' del suo svolgimento, il numero di quesiti, la durata della prova, i criteri di attribuzione dei punteggi, le misure a tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 6. Eventuali ulteriori prescrizioni specifiche in ordine alla prova potranno essere disposte dalla commissione esaminatrice e comunicate tramite pubblicazione sul sistema «Step-One 2019» e sul sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 7. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova scritta. 8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta devono presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e nell'ora stabilita, nel pieno rispetto di ogni misura socio-sanitaria di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da Covid-19 disposta dalle competenti autorita', con un valido documento di riferimento, il codice fiscale e la ricevuta, anche in formato digitale, rilasciata dal sistema «Step-One 2019» al momento della compilazione on-line della domanda. 9. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova scritta nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, nonche' la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui ai commi 5 e 8, comporta l'esclusione dal concorso.