Art. 6
Valutazione dei titoli e ammissione alla prova scritta
1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso
di cui all'art. 1, comma 1, e' effettuata sulla base dei titoli
dichiarati dai candidati al momento della domanda di ammissione al
concorso. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli
completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
2. Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti
complessivamente 15 punti, cosi' ripartiti:
a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al
titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli
dichiarati per l'ammissione al concorso):
i. 110 e lode, punti 3,00;
ii. 110, punti 2,75;
iii. 109, punti 2,50;
iv. 108, punti 2,25;
v. 107, punti 2,00;
vi. 106, punti 1,90;
vii. 105, punti 1,80;
viii. 104, punti 1,70;
ix. 103, punti 1,60;
x. 102, punti 1,50;
xi. 101, punti 1,40;
xii. 100, punti 1,30;
xiii. 99, punti 1,20;
xiv. da 96 a 98, punti 1,10;
xv. da 92 a 95, punti 1,00;
xvi. da 87 a 91, punti 0,90;
xvii. da 81 a 86, punti 0,80;
xviii. da 74 a 80, punti 0,70;
xix. da 68 a 73, punti 0,60;
xx. da 66 a 67, punti 0,50.
Qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal
termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai
sensi dell'art. 4, comma 2, i punteggi previsti dalla presente
lettera sono raddoppiati;
b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori
titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto
all'ufficio per il processo:
i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea
specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale
indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al
concorso: punti 2,00;
ii. master universitari di primo livello: punti 0,50 per
ciascuno, fino a un massimo di punti 1,00;
iii. master universitari di secondo livello: punti 0,75 per
ciascuno, fino a un massimo di punti 1,50;
iv. diplomi di specializzazione (DS), ivi compresi quelli
rilasciati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali
(SSPL): punti 1,50;
v. dottorato di ricerca (PhD): punti 3,00;
c) punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato;
d) punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di dottore
commercialista ed alla professione di esperto contabile;
e) punti 4,00 per lo svolgimento, con esito positivo, il
tirocinio presso uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
f) punti 2,00 per il servizio prestato quale research officer
presso le sezioni specializzate e/o gli uffici giudiziari in materia
di immigrazione, protezione internazionale e liberale circolazione
nell'Unione europea, nell'ambito del Piano operativo dell'Ufficio
europeo di sostegno per l'asilo - EASO;
3. Salvo quanto specificato al successivo art. 8, il possesso dei
titoli di cui al comma 2 deve essere documentato esclusivamente
mediante autocertificazione tramite il sistema «Step-One 2019». Ogni
incompletezza dei dati e delle autocertificazioni ivi richiesti
cagioneranno il mancato riconoscimento del titolo. L'indicazione di
dati non corretti comporta la esclusione dal concorso.
4. Formez PA trasmette alla commissione esaminatrice gli elenchi
dei candidati in ordine decrescente di punteggio, distinti per
ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, con il
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e con l'indicazione
del titolo di studio dichiarato dai candidati ai fini della
partecipazione al concorso. Per ciascuno dei codici di concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, la commissione esaminatrice redige
una graduatoria preliminare relativa ai punteggi conseguiti nella
valutazione dei titoli e formata tenendo conto delle quote per i
candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in
scienze politiche. Tale graduatoria e' pubblicata sul sistema
«Step-One 2019», con indicazione dell'ammissione o meno alla prova
scritta. Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto
di legge e i candidati non riceveranno ulteriori comunicazioni.
5. Sul sistema «Step-One 2019» e sul sito del Ministero della
giustizia, almeno dieci giorni prima del suo svolgimento, e'
pubblicato il diario delle prove scritte, con l'indicazione della
sede e dell'ora in cui si svolgera' la prova, le modalita' del suo
svolgimento, il numero di quesiti, la durata della prova, i criteri
di attribuzione dei punteggi, le misure a tutela della salute
pubblica a fronte della situazione epidemiologica. Tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti.
6. Eventuali ulteriori prescrizioni specifiche in ordine alla
prova potranno essere disposte dalla commissione esaminatrice e
comunicate tramite pubblicazione sul sistema «Step-One 2019» e sul
sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
7. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova scritta.
8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta devono
presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e nell'ora stabilita,
nel pieno rispetto di ogni misura socio-sanitaria di contrasto alla
pandemia e di prevenzione del contagio da Covid-19 disposta dalle
competenti autorita', con un valido documento di riferimento, il
codice fiscale e la ricevuta, anche in formato digitale, rilasciata
dal sistema «Step-One 2019» al momento della compilazione on-line
della domanda.
9. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova scritta nella
data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a
forza maggiore, nonche' la violazione delle misure per la tutela
della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui
ai commi 5 e 8, comporta l'esclusione dal concorso.