Art. 7 
 
                            Prova scritta 
 
    1. La prova scritta, unica per tutti i codici di concorso di  cui
all'art. 1, comma 1,  consiste  in  un  test  di quaranta  quesiti  a
risposta multipla da risolvere nell'arco di sessanta minuti,  con  un
punteggio massimo attribuibile di trenta punti. 
    2. La prova si intende superata  se  e'  raggiunto  il  punteggio
minimo di 21/30 ed e' volta a verificare la conoscenza delle seguenti
materie: 
      diritto pubblico; 
      ordinamento giudiziario; 
      lingua inglese. 
    3. A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio: 
      risposta esatta: +0,75 punto; 
      mancata risposta: 0 punti; 
      risposta sbagliata: - 0,375 punti. 
    4. La prova scritta potra' svolgersi presso sedi  decentrate  che
saranno indicate con le modalita' di cui all'art. 4. 
    5. Durante la prova,  i  candidati  non  possono  in  alcun  modo
comunicare tra loro e non possono  introdurre  nella  sede  di  esame
carta da scrivere,  pubblicazioni,  raccolte  normative,  vocabolari,
testi e appunti di qualsiasi natura, telefoni cellulari  e  qualsiasi
dispositivo idoneo alla memorizzazione o alla trasmissione  di  dati.
La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta la
immediata  esclusione  dal  concorso  da  parte   della   commissione
esaminatrice o del comitato di vigilanza. 
    6.  La  prova   scritta   e'   svolta   esclusivamente   mediante
strumentazione  informatica  e  piattaforme  digitali.  I   candidati
ammessi  a  sostenere  la  prova  hanno  a   disposizione   strumenti
informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per  la  prova,
il sistema interrompe la procedura ed acquisisce  definitivamente  le
risposte fornite dal candidato sino a quel momento, ferma restando la
possibilita' per il candidato di correggere le  risposte  gia'  date,
sino alla acquisizione definitiva. 
    7. La correzione  degli  elaborati  da  parte  della  commissione
esaminatrice  avviene  utilizzando  strumenti   informatici   e   con
modalita' idonee ad assicurare l'anonimato del candidato.  Una  volta
terminata la correzione  di  tutti  gli  elaborati  ed  attribuiti  i
relativi punteggi, la commissione esaminatrice procede con  modalita'
digitali alle operazioni di scioglimento dell'anonimato.