Art. 7
Prova scritta
1. La prova scritta, unica per tutti i codici di concorso di cui
all'art. 1, comma 1, consiste in un test di quaranta quesiti a
risposta multipla da risolvere nell'arco di sessanta minuti, con un
punteggio massimo attribuibile di trenta punti.
2. La prova si intende superata se e' raggiunto il punteggio
minimo di 21/30 ed e' volta a verificare la conoscenza delle seguenti
materie:
diritto pubblico;
ordinamento giudiziario;
lingua inglese.
3. A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: +0,75 punto;
mancata risposta: 0 punti;
risposta sbagliata: - 0,375 punti.
4. La prova scritta potra' svolgersi presso sedi decentrate che
saranno indicate con le modalita' di cui all'art. 4.
5. Durante la prova, i candidati non possono in alcun modo
comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame
carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari,
testi e appunti di qualsiasi natura, telefoni cellulari e qualsiasi
dispositivo idoneo alla memorizzazione o alla trasmissione di dati.
La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta la
immediata esclusione dal concorso da parte della commissione
esaminatrice o del comitato di vigilanza.
6. La prova scritta e' svolta esclusivamente mediante
strumentazione informatica e piattaforme digitali. I candidati
ammessi a sostenere la prova hanno a disposizione strumenti
informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per la prova,
il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le
risposte fornite dal candidato sino a quel momento, ferma restando la
possibilita' per il candidato di correggere le risposte gia' date,
sino alla acquisizione definitiva.
7. La correzione degli elaborati da parte della commissione
esaminatrice avviene utilizzando strumenti informatici e con
modalita' idonee ad assicurare l'anonimato del candidato. Una volta
terminata la correzione di tutti gli elaborati ed attribuiti i
relativi punteggi, la commissione esaminatrice procede con modalita'
digitali alle operazioni di scioglimento dell'anonimato.