Art. 8
Graduatorie definitive di merito
1. Dopo lo svolgimento della prova scritta, la commissione
esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso di cui all'art. 1,
comma 1, redige la relativa graduatoria definitiva di merito, sulla
base del punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei
titoli e riportato nella prova scritta, tenuto conto altresi' dei
titoli di riserva di cui all'art. 1, anche relativi alle quote per i
candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in
scienze politiche o titoli equipollenti e equiparate, e dei titoli di
preferenza di cui all'art. 9. La commissione esaminatrice provvedera'
ad acquisire, anche a campione, ogni utile riscontro documentale di
quanto allegato dai candidati, con le modalita' che saranno indicate
sul sistema «Step-One 2019», sul sito
http://riqualificazione.formez.it e sul sito del Ministero della
giustizia. Ogni difformita' rispetto ai modelli dichiarativi
prescritti dalla commissione esaminatrice e ogni incompletezza dei
dati richiesti cagioneranno il mancato riconoscimento del titolo e
del relativo punteggio.
2. Qualora, nelle graduatorie dei singoli codici di concorso di
cui all'art. 1, comma 1, non risultino idonei in numero sufficiente a
coprire la quota riservata ai candidati in possesso della laurea in
economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o
equiparati, i posti residui sono attribuiti mediante scorrimento
degli idonei utilmente collocati nella graduatoria dei candidati in
possesso della laurea in scienze dei servizi giuridici o diploma di
laurea o laurea specialistica in giurisprudenza o laurea
specialistica in teoria e tecniche della normazione e
dell'informazione giuridica. Analogamente, qualora, nelle medesime
graduatorie, non risultino idonei in numero sufficiente a coprire i
posti destinati ai candidati in possesso della laurea in scienze dei
servizi giuridici o diploma di laurea o laurea specialistica in
giurisprudenza o laurea specialistica in teoria e tecniche della
normazione e dell'informazione giuridica, i posti residui sono
attribuiti aumentando in proporzione la quota riservata ai candidati
in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze
politiche o titoli equipollenti o equiparati. Nel caso le graduatorie
risultassero ancora incapienti, l'amministrazione giudiziaria potra'
coprire i posti non ancora assegnati mediante scorrimento delle
graduatorie degli idonei non vincitori del distretto piu' vicino,
individuato ai sensi dell'art. 14, comma 11, del decreto-legge n. 80
del 2021, in corso di conversione.
3. La Commissione RIPAM, su proposta della commissione
esaminatrice valida le graduatorie definitive di merito.