Art. 8 
 
                  Graduatorie definitive di merito 
 
    1. Dopo  lo  svolgimento  della  prova  scritta,  la  commissione
esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso di cui all'art.  1,
comma 1, redige la relativa graduatoria definitiva di  merito,  sulla
base del  punteggio  complessivo  conseguito  nella  valutazione  dei
titoli e riportato nella prova scritta,  tenuto  conto  altresi'  dei
titoli di riserva di cui all'art. 1, anche relativi alle quote per  i
candidati in possesso della laurea  in  economia  e  commercio  o  in
scienze politiche o titoli equipollenti e equiparate, e dei titoli di
preferenza di cui all'art. 9. La commissione esaminatrice provvedera'
ad acquisire, anche a campione, ogni utile riscontro  documentale  di
quanto allegato dai candidati, con le modalita' che saranno  indicate
sul       sistema       «Step-One       2019»,        sul        sito
http://riqualificazione.formez.it e  sul  sito  del  Ministero  della
giustizia.  Ogni  difformita'  rispetto   ai   modelli   dichiarativi
prescritti dalla commissione esaminatrice e  ogni  incompletezza  dei
dati richiesti cagioneranno il mancato riconoscimento  del  titolo  e
del relativo punteggio. 
    2. Qualora, nelle graduatorie dei singoli codici di  concorso  di
cui all'art. 1, comma 1, non risultino idonei in numero sufficiente a
coprire la quota riservata ai candidati in possesso della  laurea  in
economia e commercio o in scienze politiche o titoli  equipollenti  o
equiparati, i posti  residui  sono  attribuiti  mediante  scorrimento
degli idonei utilmente collocati nella graduatoria dei  candidati  in
possesso della laurea in scienze dei servizi giuridici o  diploma  di
laurea  o   laurea   specialistica   in   giurisprudenza   o   laurea
specialistica   in   teoria   e   tecniche   della    normazione    e
dell'informazione giuridica. Analogamente,  qualora,  nelle  medesime
graduatorie, non risultino idonei in numero sufficiente a  coprire  i
posti destinati ai candidati in possesso della laurea in scienze  dei
servizi giuridici o diploma  di  laurea  o  laurea  specialistica  in
giurisprudenza o laurea specialistica  in  teoria  e  tecniche  della
normazione  e  dell'informazione  giuridica,  i  posti  residui  sono
attribuiti aumentando in proporzione la quota riservata ai  candidati
in possesso della  laurea  in  economia  e  commercio  o  in  scienze
politiche o titoli equipollenti o equiparati. Nel caso le graduatorie
risultassero ancora incapienti, l'amministrazione giudiziaria  potra'
coprire i posti  non  ancora  assegnati  mediante  scorrimento  delle
graduatorie degli idonei non vincitori  del  distretto  piu'  vicino,
individuato ai sensi dell'art. 14, comma 11, del decreto-legge n.  80
del 2021, in corso di conversione. 
    3.  La  Commissione  RIPAM,   su   proposta   della   commissione
esaminatrice valida le graduatorie definitive di merito.