Art. 8 Graduatorie definitive di merito 1. Dopo lo svolgimento della prova scritta, la commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, redige la relativa graduatoria definitiva di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli e riportato nella prova scritta, tenuto conto altresi' dei titoli di riserva di cui all'art. 1, anche relativi alle quote per i candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti e equiparate, e dei titoli di preferenza di cui all'art. 9. La commissione esaminatrice provvedera' ad acquisire, anche a campione, ogni utile riscontro documentale di quanto allegato dai candidati, con le modalita' che saranno indicate sul sistema «Step-One 2019», sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito del Ministero della giustizia. Ogni difformita' rispetto ai modelli dichiarativi prescritti dalla commissione esaminatrice e ogni incompletezza dei dati richiesti cagioneranno il mancato riconoscimento del titolo e del relativo punteggio. 2. Qualora, nelle graduatorie dei singoli codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, non risultino idonei in numero sufficiente a coprire la quota riservata ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati, i posti residui sono attribuiti mediante scorrimento degli idonei utilmente collocati nella graduatoria dei candidati in possesso della laurea in scienze dei servizi giuridici o diploma di laurea o laurea specialistica in giurisprudenza o laurea specialistica in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica. Analogamente, qualora, nelle medesime graduatorie, non risultino idonei in numero sufficiente a coprire i posti destinati ai candidati in possesso della laurea in scienze dei servizi giuridici o diploma di laurea o laurea specialistica in giurisprudenza o laurea specialistica in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica, i posti residui sono attribuiti aumentando in proporzione la quota riservata ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati. Nel caso le graduatorie risultassero ancora incapienti, l'amministrazione giudiziaria potra' coprire i posti non ancora assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del distretto piu' vicino, individuato ai sensi dell'art. 14, comma 11, del decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione. 3. La Commissione RIPAM, su proposta della commissione esaminatrice valida le graduatorie definitive di merito.