Art. 9 Titoli di preferenza a parita' di merito ed a parita' di merito e titoli 1. Ai fini della formulazione della graduatoria definitiva di merito, a parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: i. gli insigniti di medaglia al valor militare; ii. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; iii. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; iv. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; v. gli orfani di guerra; vi. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; vii. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; viii. i feriti in combattimento; ix. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; x. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; xi. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; xii. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; xiii. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; xiv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; xv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; xvi. coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti; xvii. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia; xviii. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; xix. gli invalidi e i mutilati civili; xx. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di merito: i. l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai sensi dell'art. 16-octies, commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; ii. l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; iii. l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 3. A parita' di merito e di titoli, ai sensi del citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 2020, la preferenza e' determinata: i. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; ii. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. 4. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'. 5. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli, per poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del temine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa. 6. Salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, il possesso dei titoli di cui al presente articolo deve essere documentato esclusivamente mediante la autocertificazione sul sistema «Step-One 2019». Ogni difformita' rispetto alle suddette modalita' di documentazione e ogni incompletezza dei dati richiesti cagioneranno il mancato riconoscimento del titolo. L'indicazione di dati non corretti comporta la esclusione dal concorso.