Art. 6 
 
     Istruttoria delle domande prodotte dai militari in servizio 
 
    1. Il sistema provvedera' ad  informare  gli  enti/reparti/unita'
navali di appartenenza - cosi' come prescritto all'art. 4, comma 5  -
tramite  messaggio  al  rispettivo  indirizzo  di  posta  elettronica
istituzionale  (non  PEC)  indicato  dal  concorrente  in   sede   di
compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della  stessa
da parte del personale alle loro dipendenze. 
    2.  Gli  enti/reparti/unita'  navali,  ricevuta  la  domanda   di
partecipazione, dovranno attenersi a quanto stabilito nell'allegato A
al presente bando e alle eventuali disposizioni emanate  al  riguardo
dalla DGPM e compilare esclusivamente on-line, tramite il portale dei
concorsi del Ministero della difesa, l'estratto della  documentazione
di  servizio,  secondo  le  istruzioni   indicate   nell'allegato   B
«Modalita'  di  compilazione  e   caricamento   dell'estratto   della
documentazione di servizio», 
    3. Nell'eventualita' di candidati collocati in  congedo  in  data
successiva alla presentazione della domanda e prima della conclusione
della  procedura,  il  Comando  di  Corpo  e',  comunque,  tenuto  ad
effettuare la sopracitata operazione. 
    4. Nei  confronti  dei  militari  in  servizio  l'estratto  della
documentazione di servizio, di cui  al  modello  in  allegato  B1  al
presente bando, deve essere compilato dal proprio Comando di Corpo in
ogni sua parte alla data di scadenza  del  termine  di  presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, tenendo presente  che  i
titoli  richiesti  e  da  trascrivere  nel  predetto   modello   sono
specificati nell'allegato A al presente bando, nel paragrafo relativo
ai titoli, e  che  i  titoli  relativi  al  servizio  prestato,  alle
sanzioni disciplinari e all'ultimo  documento  caratteristico  devono
essere riferiti al servizio  in  atto  quale  VFP  1,  mentre  quelli
relativi a: 
      a) titolo di studio; 
      b) missioni in territorio nazionale ed estero; 
      c) riconoscimenti, ricompense e benemerenze; 
      d) attestati, brevetti e abilitazioni; 
      e) idoneita' ai corsi formativi iniziali, 
    sono validi anche se non riferiti al periodo  di  servizio  quale
VFP 1, purche',  comunque,  conseguiti  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande. 
    Nel caso in cui nei riguardi del candidato non sia stato  redatto
alcun  documento  caratteristico  (scheda   valutativa   o   rapporto
informativo),  ma  solo  dichiarazioni  di   mancata   redazione   di
documentazione caratteristica, il Comandante dell'ente o  reparto  di
appartenenza dovra' comunque esprimere, in forma libera, un  giudizio
sul  servizio  prestato -  da  allegare  al  sopracitato  modello  in
allegato B1 - dal quale  la  commissione  valutatrice  desumera'  gli
elementi necessari per attribuire il relativo punteggio.  Anche  tale
giudizio - chiuso alla data di scadenza del termine di  presentazione
delle domande - dovra' essere sottoscritto dall'interessato. 
    5. Il dirigente del servizio sanitario ovvero l'ufficiale  medico
del servizio sanitario di riferimento e' tenuto, altresi', a redigere
l'attestazione richiesta ai fini degli accertamenti  sanitari,  cosi'
come indicato - per i  militari  in  servizio -  nell'allegato  A  al
presente bando. Il Comando di Corpo e', inoltre, tenuto a  comunicare
al volontario nel frattempo congedato, presso  il  recapito  indicato
nella domanda di partecipazione, l'eventuale convocazione  presso  il
Centro di selezione - per i successivi accertamenti e prove - che sia
comunque frattanto pervenuta al Comando stesso. 
    6. Ai fini della valutazione dei titoli, i candidati in  servizio
quali VFP 1 che sono stati precedentemente congedati da  altra  ferma
prefissata   di   un   anno    devono    presentare,    al    proprio
ente/reparto/unita' navale di appartenenza, copia dell'estratto della
documentazione di servizio relativo al precedente servizio svolto  in
qualita' di VFP 1 e rilasciato all'atto del collocamento in congedo. 
    Gli enti/reparti/unita' navali, ricevuta l'eventuale  sopracitata
documentazione, dovranno attenersi a quanto riportato nel  precedente
comma 2. 
    7. Se il concorrente in servizio ritiene di essere in possesso di
titoli valutabili ai sensi  del  successivo  art.  12,  comma  5  non
riportati nella documentazione matricolare  e  caratteristica  e  non
immediatamente    disponibili,     potra',     sotto     forma     di
autocertificazione, utilizzando il modello in allegato C al  presente
bando, comunicarli al Comando di  Corpo,  tenendo  presente  che,  in
questo caso, sara'  sottoposto,  da  parte  dell'ente  o  reparto  di
appartenenza, ai controlli previsti dal decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora da tale controllo emerga
la  mancata  veridicita'  del  contenuto  della   dichiarazione,   il
dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente  conseguiti   per
effetto della dichiarazione  non  veritiera,  fermo  restando  quanto
previsto in  materia  di  responsabilita'  penale  dall'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    8. L'ente o reparto di appartenenza dovra' comunicare alla DGPM i
nominativi dei concorrenti che si trovano  nelle  condizioni  di  cui
all'art.  1,  comma  8,  nonche'  inoltrare  alla  DGPM   stessa   la
dichiarazione del Comando di Corpo attestante  la  sussistenza  delle
condizioni richieste dal citato art. 1, comma 8.