Art. 8 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
      a) commissione valutatrice; 
      b) commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali; 
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a)  sara'
composta da: 
      un Ufficiale di grado non inferiore  a  Capitano  di  vascello,
presidente; 
      due Ufficiali di grado non inferiore  a  Tenente  di  vascello,
membri; 
      un Sottufficiale di grado non inferiore a Capo  di  3ª  classe,
segretario senza diritto di voto. 
    Un componente, con diritto di voto, deve essere  appartenente  al
Corpo delle capitanerie di porto. 
    3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b)  sara'
composta da: 
      un Ufficiale del Corpo sanitario militare  marittimo  di  grado
non inferiore a Capitano di vascello, presidente; 
      due Ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo  di  grado
non inferiore a Capitano di corvetta, membri; 
      un Sottufficiale del ruolo Marescialli della  Marina  militare,
segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione potra'  avvalersi  del  supporto  di  Ufficiali
medici specialisti o di medici specialisti esterni. 
    4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c)  sara'
cosi' composta: 
      un Ufficiale di grado non inferiore  a  Capitano  di  corvetta,
presidente; 
      due  Ufficiali  specialisti  in  selezione  attitudinale  della
Marina militare, membri; 
      un Sottufficiale del ruolo Marescialli della  Marina  militare,
segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione potra'  avvalersi  del  supporto  di  Ufficiali
specialisti in selezione attitudinale della Marina militare. 
    5. Il direttore generale per il personale militare o autorita' da
lui     delegata     nominera',     per     l'attribuzione      delle
qualificazioni/abilitazioni ai concorrenti utilmente  inseriti  nelle
graduatorie di merito per i  settori  d'impiego  «Sommergibilisti»  e
«Componente aeromobili», una commissione composta da: 
      un Ufficiale di grado non  inferiore  a  Capitano  di  fregata,
presidente; 
      due  Ufficiali,  di  cui  uno  appartenente  al   Corpo   delle
capitanerie di porto, membri; 
      un Sottufficiale del ruolo Marescialli  della  Marina  militare
esperto di informatica, segretario senza diritto di voto. 
    Successivamente  alla  definizione  delle  graduatorie   di   cui
all'art. 13 e all'attuazione di eventuali ripianamenti,  la  suddetta
commissione, nel rispetto delle esigenze di Forza armata, attribuira'
le qualificazioni/abilitazioni  secondo  le  modalita'  e  i  criteri
stabiliti dallo Stato maggiore della Marina. 
    6. La commissione di  cui  al  precedente  comma  1,  lettera  a)
presiedera' altresi' allo svolgimento  della  prova  di  selezione  a
carattere culturale, logico-deduttivo e professionale  e  alla  prova
scritta di ragionamento logico-deduttivo, di cui al  successivo  art.
9, comma 11, prevista per i candidati per la  categoria  Marinai  dei
settori d'impiego «Sommergibilisti» e «Componente Aeromobili».