LA COMMISSIONE RIPAM Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77, e in particolare l'art. 247; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 4 maggio 2021 che nomina la Commissione RIPAM e ne definisce le competenze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»; Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 25 marzo 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», e in particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali in favore delle categorie protette; Tenuto conto che, in caso di scopertura delle quote di riserva di cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, all'atto dell'assunzione le amministrazioni del presente bando applicheranno la riserva dei posti in favore delle categorie protette; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'art. 50, comma 1, che introduce l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto - legge 1° aprile 2021, n. 44, da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e in particolare l'art. 10; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare gli articoli 1 e 7; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono individuate le amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle attivita' di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR di cui al citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per la realizzazione delle quale viene previsto l'indizione di un concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento unita' di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale; Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, in corso di conversione, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; Tenuto conto della necessita' di garantire la tutela della salute pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19; Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei comparti delle amministrazioni destinatarie del presente bando; Tenuto conto che il presente bando disciplina, in via esclusiva, il concorso di cui al richiamato art. 7 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, relativamente ad un contingente di cinquecento unita' nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, prot. n. 224942 - U del 3 agosto 2021, e la successiva comunicazione del 6 agosto 2021, concernenti l'individuazione dei profili professionali e delle materie oggetto di prova concorsuale per l'assunzione delle cinquecento unita' di personale ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; Delibera: Art. 1 Posti messi a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento unita' di personale non dirigenziale a tempo determinato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale, delle quali ottanta unita' da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, nei profili indicati nella tabella 1 di cui all'Allegato IV al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e le restanti quattrocentoventi alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del predetto decreto-legge n. 80 del 2021 (Allegato 1 al presente bando). 2. Le unita' di personale di cui al comma 1 sono cosi' ripartite: A. Profilo economico (Codice ECO) n. centonovantotto di cui: trenta unita' da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; centosessantotto unita' da assegnare alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al comma 1. B. Profilo giuridico (Codice GIURI) n. centoventicinque di cui: venti unita' da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; centocinque unita' da assegnare alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al comma 1. C. Profilo statistico-matematico (Codice STAT) n. settantatre' di cui: dieci unita' da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; sessantatre' unita' da assegnare alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al comma 1. D. Profilo informatico, ingegneristico, ingegneristico gestionale (Codice INF/ING) n. centoquattro di cui: venti unita' da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con priorita' per la figura professionale di ingegnere gestionale ove disponibile; ottantaquattro unita' da assegnare alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al comma 1. 3. Le unita' di personale destinate alle amministrazioni centrali di cui al comma 1, titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, saranno ripartite tra le predette amministrazioni nei profili professionali definiti ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi del medesimo articolo. 4. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonche' agli Ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. 5. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 9.