Art. 3 
 
                        Procedura concorsuale 
 
    1. Nell'ambito della procedura concorsuale  di  cui  al  presente
bando la  Commissione  interministeriale  RIPAM,  da  ora  in  avanti
Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le  competenze
delle commissioni esaminatrici. 
    2. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione
RIPAM si avvarra' anche di Formez PA. 
    3. Il concorso sara' espletato in base alla procedura di  seguito
indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi: 
      a) una  prova  selettiva  scritta  distinta  per  i  codici  di
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, secondo la  disciplina
dell'art. 6, che si svolgera' esclusivamente mediante  l'utilizzo  di
strumenti  informatici  e  piattaforme  digitali,   anche   in   sedi
decentrate e anche con piu'  sessioni  consecutive  non  contestuali,
assicurando comunque  la  trasparenza  e  l'omogeneita'  delle  prove
somministrate in modo da garantire il medesimo grado di  selettivita'
tra tutti i partecipanti; 
      b) la valutazione dei titoli distinta per i codici di  concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, che verra'  effettuata  con  le
modalita' previste dall'art. 7 solo a seguito dell'espletamento della
prova scritta con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei
alla prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese  nella
domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta. 
    4. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi  a
concorso, redigera'  la  graduatoria  finale  di  merito  sommando  i
punteggi conseguiti nella  prova  scritta  e  nella  valutazione  dei
titoli. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale  di
merito di ciascun profilo professionale di cui al precedente art.  1,
comma 1, in numero pari ai  posti  disponibili,  tenuto  conto  delle
riserve dei  posti,  saranno  nominati  vincitori  e  assegnati  alle
amministrazioni interessate per  l'assunzione  a  tempo  determinato,
secondo quanto previsto dall'art. 10.