Art. 5 Commissioni esaminatrici 1. La Commissione RIPAM nomina le commissioni esaminatrici, per ciascun profilo concorsuale di cui al precedente art. 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. La commissione esaminatrice e' competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa la formazione delle graduatorie finali di merito. Alle commissioni esaminatrici possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. 2. Secondo quanto disposto dall'art. 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la Commissione esaminatrice, allorquando non sia richiesta la presenza fisica dell'organo collegiale, puo' svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'art. 7, la Commissione RIPAM puo' nominare appositi comitati di vigilanza.