Art. 7 
 
 Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito 
 
    1. La valutazione dei titoli  e'  effettuata  anche  mediante  il
ricorso a piattaforme digitali dalla commissione esaminatrice dopo lo
svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati  che
hanno superato la stessa. 
    2. Tutti i titoli di cui il  candidato  richiede  la  valutazione
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione della domanda di cui al presente bando. 
    3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli  completi  di
tutte le informazioni necessarie per la valutazione. 
    4. Ai titoli di studio e ai titoli per le  competenze  in  lingua
inglese e' attribuito un valore massimo complessivo  di  dieci  punti
sulla base dei seguenti criteri: 
      1,5  punti  per  votazione  da  centosette  a   centodieci   su
centodieci con riferimento al voto di laurea relativo  al  titolo  di
studio conseguito con miglior profitto nell'ambito  di  quelli  utili
per l'ammissione al concorso; 
      ulteriori 0,5 punti in caso di votazione  con  lode  conseguita
per il titolo di cui al punto precedente; 
      0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il
naturale  proseguimento  della  laurea   triennale   indicata   quale
requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea  a  ciclo
unico; 
      0,5 punti per ogni  laurea  ulteriore  rispetto  al  titolo  di
studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione  di  quelle
propedeutiche alla laurea  specialistica  o  laurea  magistrale  gia'
dichiarata; 
      1 punto per ogni diploma  di  laurea,  laurea  specialistica  o
laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio  utile  per
l'ammissione al concorso; 
      0,5 punti per ogni master di primo livello; 
      1,5 punti per ogni master universitario di secondo livello; 
      2,5 punti per ogni dottorato ricerca; 
      2 punti per ogni diploma di specializzazione. 
    5. Ultimata la prova selettiva scritta di cui al precedente  art.
7, la commissione esaminatrice stilera', per ciascun codice  concorso
di cui all'art. 1, comma 1, la relativa graduatoria finale di merito,
sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun  candidato
nella prova scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli. 
    6. La graduatoria finale di merito, per ciascuno dei  profili  di
cui al precedente art. 1, sara' espressa in quarantesimi. 
    7. La graduatoria finale di merito e' trasmessa dalla commissione
esaminatrice alla Commissione RIPAM.