Art. 7 Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito 1. La valutazione dei titoli e' effettuata anche mediante il ricorso a piattaforme digitali dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. 2. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. 3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. 4. Ai titoli di studio e ai titoli per le competenze in lingua inglese e' attribuito un valore massimo complessivo di dieci punti sulla base dei seguenti criteri: 1,5 punti per votazione da centosette a centodieci su centodieci con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso; ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per il titolo di cui al punto precedente; 0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico; 0,5 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale gia' dichiarata; 1 punto per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso; 0,5 punti per ogni master di primo livello; 1,5 punti per ogni master universitario di secondo livello; 2,5 punti per ogni dottorato ricerca; 2 punti per ogni diploma di specializzazione. 5. Ultimata la prova selettiva scritta di cui al precedente art. 7, la commissione esaminatrice stilera', per ciascun codice concorso di cui all'art. 1, comma 1, la relativa graduatoria finale di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli. 6. La graduatoria finale di merito, per ciascuno dei profili di cui al precedente art. 1, sara' espressa in quarantesimi. 7. La graduatoria finale di merito e' trasmessa dalla commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.