Art. 3 Domanda di partecipazione. Termine per la presentazione della domanda 1. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 16:00 (ora italiana) del 4 ottobre 2021, utilizzando esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito internet dell'IVASS, all'indirizzo www.ivass.it seguendo le indicazioni ivi specificate. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione ai concorsi. 2. La data di presentazione della domanda di partecipazione e' attestata dal sistema informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non permettera' piu' l'accesso e l'invio della stessa. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione in prossimita' della scadenza del termine previsto dal bando, si raccomanda vivamente di formalizzare con congruo anticipo la propria candidatura, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di registrazione propedeutico alla presentazione della domanda. 3. E' consentita la partecipazione a uno solo dei concorsi di cui all'art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per piu' di un concorso, l'Istituto prende in considerazione l'ultima candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal sistema informatico. 4. Il giorno della prova scritta i candidati verranno chiamati a confermare il possesso dei requisiti di partecipazione nonche' dei titoli di cui ai successivi articoli 4 e 10, commi 4 e 5, dichiarati nella domanda di partecipazione, mediante sottoscrizione di un'apposita dichiarazione all'atto dell'identificazione, previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validita'. Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con ogni conseguenza, anche di ordine penale, in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del decreto. 5. Non sono tenute in considerazione e comportano, quindi, l'esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso di uno o piu' dei requisiti richiesti dal bando. L'IVASS comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione dal concorso. 6. L'ammissione alle prove avviene con la piu' ampia riserva in ordine all'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione. 7. I candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla specifica condizione di disabilita', a tempi aggiuntivi e/o ausili per lo svolgimento delle prove (ex art. 20, legge n. 104/1992 e art. 16, comma 1, legge n. 68/1999), devono compilare il «Quadro A» dell'applicazione di cui al comma 1. Il medico incaricato dall'Istituto valutera' la richiesta esclusivamente sulla base del nesso causale tra la patologia dichiarata nel «Quadro A» e le modalita' di svolgimento delle prove. Qualora l'IVASS riscontri, anche successivamente, la non veridicita' di quanto dichiarato, disporra' l'esclusione dal concorso, non dara' seguito all'assunzione o procedera' alla risoluzione del rapporto d'impiego eventualmente instaurato. 8. Ogni variazione dei recapiti indicati dal candidato nella domanda per la ricezione delle eventuali comunicazioni relative al concorso deve essere tempestivamente comunicata all'IVASS. 9. L'Istituto non assume alcuna responsabilita' per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare a disguidi postali o telematici, all'indicazione nella domanda on-line di un indirizzo errato o incompleto oppure a omessa o tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento di indirizzo.